F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C.S. MISTERBIANCO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.E, PER INATTIVITA’, AL CALCIATORE PAPALE FRANCESCO (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 21/D – Riunione del 17.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C.S. MISTERBIANCO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO
SVINCOLO D'AUTORITA, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.E, PER INATTIVITA’, AL
CALCIATORE PAPALE FRANCESCO (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff.
n. 21/D - Riunione del 17.2.2000)
L'A.C.S. Misterbianco ha presentato appello a questa Commissione Federale avverso la
delibera della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21/D - Riunione
del 17 febbraio 2000, con la quale veniva respinto, il reclamo presentato dalla medesima
Associazione per l'annullamento del provvedimento del Comitato Regionale Sicilia del 5.7.1999.
con il quale veniva concesso lo svincolo d'autorità al calciatore Papale Francesco, a norma dall'art.
109 N O.I.F..
L'impugnazione in esame è fondata e va accolta.
Con reclamo in data 26.7.7999 l'A.C.S. Misterbianco chiedeva alla competente Commissione
Tesseramenti l'annullamento del provvedimento di svincolo del calciatore Papale Francesco. per
mancata o errata notifica degli atti.
La Commissione Tesseramenti, con Ordinanza del 16.12.1999 (C.U. n. t S/D). ritenute le
ragioni dell'A.C.S. Misterbianco a causa della dedotta irregolarità, della notifica della richiesta di
svincolo, disponeva che, a mezzo del Comitato Regionale Sicilia l'A.C.S. Misterbianco venisse
messa a conoscenza della suddetta possibilità entro e non oltre 10 giorni con obbligo di
comunicazione al calciatore.
II Comitato Regionale Sicilia non risulta aver adempiuto a tale Ordinanza.
Con l'impugnata decisione la Commissione Tesseramenti, rilevata la mancata opposizione
dell'A.C.S. Misterbianco, ne respingeva il reclamo.
L'inadempimento del Comitato Regionale Sicilia non ha, però consentito la riammissione
nei termini dell'A.C.S. Misterbianco e, pertanto, la successiva decisione della Commissione
Tesseramenti appare viziata nella motivazione.
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'A.C.S.
Misterbianco di Misterbianco (Catania), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. l'impugnata
delibera, con rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti per il rinnovo del procedimento.
Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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