F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. FORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMICHELESE/FORINO CALCIO DEL 19.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 58 del 4.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. FORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMICHELESE/FORINO CALCIO DEL 19.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 58 del 4.5.2000) L'U.S. Sammichelese proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deducendo che nella gara Sammichelese/Forino Calca, disputata il 19.3.2000 per il Campionato Allievi Provinciale organizzato dal Comitato Provinciale di Avellino e terminata con il risultato di 0-6 per la squadra ospite, la S.S. Forino Calcio aveva fatto partecipare il calciatore Liotti Carmine in posizione irregolare perché colpito da squalifica per tre giornate di gara. II Giudice Sportivo di 2° Grado, accertato che il predetto calciatore non aveva scontato la squalifica per tre giornate di gara irrogatagli nel Campionato Provinciale Giovanissimi, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 27 del 16.3.2000 del Comitato Provinciale di Avellino, infliggeva alla S.S. Forino Calcio la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2 e I'ammenda di L. 200.000, inibiva il dirigente accompagnatore, Sig Basile Raffaele, fino al 31.8.2000 e irrogava al calciatore Liom un'ulteriore giornata di squalifica (Com. Uff. n. 58 del 4 maggio 2000). Propone appello la S.S. Fanno Calcio deducendo la erroneità di tale decisione L'appello A fondato. II calciatore è stato squalificato per tre giornate di gara nel Campionato Provinciale Giovanissimi e pertanto doveva scontare la squalifica in tale Campionato giusta l'art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. per il quale "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. II calciatore, pertanto, era in posizione regolare nella gara il 19.3.2000, disputata per il Campionato Allievi Provinciale. L'impugnata decisione. in conclusione, va annullata con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione e con l'annullamento delle ulteriori sanzioni irrogate dal Giudice di 2` Grado. La tassa di reclamo. stante l'accoglimento dell'appello, va restituita all'appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Forino Calcio di Forino (Avellino), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-6 acquisito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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