F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. TRESTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRESTINA/VALFABBRICA DEL 26.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 43 del 27.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. TRESTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRESTINA/VALFABBRICA DEL 26.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 43 del 27.4.2000) All'esito della gara Trestina/Valfabbrica, disputata il 26.3.2000 nell'ambito del Campionato di 1° Categoria, Girone A, del Comitato Regionale Umbria terminata con il punteggio di 0 a 1, il competente Giudice Sportivo deliberava le seguenti sanzioni disciplinari: squalifica del campo di giuoco della Trestina ed ammenda alla stessa di L. 800.000: inibizione fino al 30.6.2000 al Presidente Morbidelli Elfo; squalifica fino all'1.4.2002 ai calciatori Fogliari Riccardo, Tardoni Simone, Signorelli Francesco: squalifica fino al 31.t2.2000 al calciatore Guazzolini Tommaso; squalifica per quanto giornate di gara al calciatore Palazzotti Giancarlo; squalifica per due gare al calciatore Cacciaraichi Federico (Com. Uff. n. 39 del 30 marzo 2000). Avverso tale decisione proponeva appello alla competente Commissione Disciplinare lo S.C. Trestina chiedendo tra l'altro, la ripetizione della gara. II reclamo veniva parzialmente accolto, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 27 aprile 2000. riducendo la squalifica del campo di giunco a quanto gare effettive, la squalifica dei calciatori Fogliari Riccardo, Tardoni Simone, Signorelli Francesco. sino al 25.3 2001 e quella del calciatore Guazzolini Tommaso, sino al 31.8 2000 Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale lo Sporting Club Trestina, reiterando, tra l'altro, la richiesta di annullamento della gara e la sua ripetizione. L'impugnazione in esame è inammissibile. Non risulta, infatti, inviata copia del reclamo alla Società controparte, come è prescritto dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per la parte inerente la richiesta ripetizione della gara. II reclamo deve essere, inoltre, dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 35, comma 4, ten. d/d1 o d2. C G.S., per il quale è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale per giudizi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, quando riguardino squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti che vadano oltre i dodici mesi e le squalifiche di campo oltre i quanto mesi. Le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo e parzialmente confermate dalla Commissione Disciplinare ai calciatori Fogliari Riccardo, Tardoni Simone, Signorelli Francesco, Guazzolini Tommaso e Palazzetti Giancarlo, nonché l'inibizione del Presidente Morbidelli Elfo, non superano in effetti i dodici mesi e la squalifica del campo non supera i quattro mesi. Per questi motivi la C.A.F.. sull'appello come in epigrafe proposto dallo S.C. Trestina di Trestina (Perugia), così decide - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, per la parte inerente la richiesta di ripetizione dalla suindicata gara: - lo dichiara inammissibile. ai sensi dall'art. 35. n. 4 lett. d/dt/d2 C.G.S.. per la parte afferente le sanzioni dell'inibizione al Sig. Morbidelli Elfo, delle squalifiche a calciatori diversi e della squalifica del campo di giunco; - ordina incamerarsi la tassa versata.
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