F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 APPELLO DELL’U.S. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 7.000.000 INFLITTALE SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera deva Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 85 del 14.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000
APPELLO DELL'U.S. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L.
7.000.000 INFLITTALE SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE
CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera deva Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 85 del 14.4.2000)
L'U.S. Bojano ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 65 del 14 aprile 2000. con la
quale, a seguito del deferimento da pane del Presidente della Divisione Calcio Femminile, veniva
inflitta ad essa società sanzione dell'ammenda di L. 7.000.000 per violazione dall'art. 32 del
Regolamento della L.N.D. (obbligo di partecipazione ad uno dei campionati dell'attività giovanile).
In particolare alla ricorrente veniva contestato di aver partecipato, nella stagione in corso, al
Tomeo Esordienti provinciali soltanto con una squadra maschile e non anche con una squadra
femminile, violando tosi l'obbligo di partecipare ad uno dei campionati dell'attività giovanile della
Divisione Calcio Femminile
Sostiene la ricorrente l'inesattezza di tale assunto, in quanto il Campionato 'Esordienti' al
quale ha partecipato è - come pubblicato nel C.U. n. 1 del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica pubblicato il 1 ° luglio 2000 - un romeo 'mesto' riservato a calciatrici e calciatori nati
negli anni 1987 e 1988. Ad esso, infatti, possono prendere parte sia ragazzi che ragazze senza
alcuna limitazione od obbligo riguardo al sesso dei partecipanti. Inoltre, sempre secondo la
ricorrente, la decisione a suo carico è stata adottata prima del termine della stagione 1999/2000. nel
corso della quale I'U.S. Bojano si è iscritto al Torneo Pulcini con una squadra interamente
femminile.
Chiede, quindi, la riforma della decisione impugnata, essendo la società in regola con le
disposizioni regolamentari di cui all'art. 32 del Regolamento L.N.D. ed al C.U. n. 1 della L.N.D.
pubblicato il 10 luglio 2000.
L'appello è fondato e va accatto.
Ritiene questa Commissione che quanto sostenuto dalla ricorrente meriti accoglimento,
apparendo il comportamento dall'U.S. Bojano conforme a quanto disposto dell'art. 32 del
Regolamento della L.N.D. e dai regolamenti di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 1 della Lega
medesima e della Divisione Calcio Femminile.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dell'U.S. Bojano di
Bojano (Campobasso). annullando la sanzione dell'ammenda di L. 7.000.000 inflitta dai primi
giudici alla società reclamante. e dispone la restituzione della tassa versata.
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