F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELLA S.S. SPES POGGIO FIDONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPES POGGIO FIDONI/ACHILLEA DEL 26.3.2000 IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CINGOIANI ENRICO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 75 del 20.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELLA S.S. SPES POGGIO FIDONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPES POGGIO FIDONI/ACHILLEA DEL 26.3.2000 IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CINGOIANI ENRICO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 75 del 20.4.2000) All'esito della gara Spes Poggio Fidoni/AchIllea disputata il 26.3.2000, nell'ambito del Campionato di te Categoria, Girone B, terminata col punteggio di 3 a 2, la Polisportiva Achillea proponeva reclamo avverso la validità della gara in parola. adducendo che, nelI'occasione, nelle file della squadra avversana era stato schierato il calciatore Cingolani Enrico, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una squalifica. La competente Commissione Disciplinare. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 20 aprile 2000, accoglieva il reclamo, infliggeva la punizione sportiva della perdita deva gara con d punteggio di 0 - 2 alla S.S. Spes Poggio Fidoni, comminava I'ammenda di L. 200.000. infliggeva l'inibizione fino al 20.5.2000 al dirigente Reisoni Franco ed una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Cingolani Enrico. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Spes Poggio Fidoni, chiedendo che venga dichiarato inammissibile il reclamo della Polisportiva Achillea alla Commissione Disciplinare. u gravame è infondato. La S.S Spes Poggio Fidoni argomenta il proprio appello rilevando che il reclamo della Polisportiva AChillea alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto non era allegata la tassa relativa ed era stato presentato fuori termine. La questione deve essere esaminata alla luce delle seguenti norme art. 37 C.G.S.. punto 5. per il quale "ai reclami deve essere allegata la tassa .. "; art. 23 C.G.S.. porno 9, per il quale "..Nel caso di mancato invio della tassa, l'organo cui è stato proposto d reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società, nel caso in cui reclamante sia una società)." Nella specie la Polisportiva Achillea aveva autorizzato l'addebito sul proprio conto della relativa tassa di reclamo, adempiendo, in tal modo, al proprio obbligo, Deve, infatti, ritenersi che il predetto addebito sia una modalità di pagamento. espressamente prevista dalle norme federali, mediante la quale si possano corrispondere le tasse di reclamo. Quanto ai termini, si ricorda che l'art. 3, numero 3. C.G.S. prevede che: "I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso pane ad una gara ... sono proposti alla Commissione Disciplinare ... nel termine di 15 glomi dallo svolgimento della gara stessa...". Nel caso in esame, la gara ha avuto luogo il 26.3.2000 ed il reclamo é stato presentato il 10.4.2000, quindi nei termini previsti. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Spes Poggio Fidoni di Rieti ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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