F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. GOCEANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLlTTA AL CALCIATORE FAE ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 43 delI’ 11 .5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. GOCEANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLlTTA AL CALCIATORE FAE ALBERTO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 43 delI' 11
.5.2000)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43, all'albo in Cagliari I'11 maggio 2000, la
Commissione Disciplinare presso iI Comitato Regionale Sardegna ha confermato la decisione del
competente Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 40 del 20 aprile 2000, respingendo il reclamo
proposto dalla Polisportiva Goceano avverso la squalifica del calciatore Fae Alberto fino al
30.6.2003.
Nella motivazione del provvedimento la Commissione Disciplinare, basandosi
sostanzialmente sulla relazione contenuta nel referto arbitrale che qualifica "estremamente precisa
nella rappresentazione del fatto ha disatteso le argomentazioni difensive con le quale si sosteneva
che il calciatore si era limitato solo a strattonare il Direttore di gara, senza peraltro colpirlo, e che si
era avvicinato all'Arbitro per chiedere chiarimenti in ordine all'espulsione decretata.
Avverso la delibera della Commissione Disciplinare, la Polisportiva Goceano ha proposto
appello con il quale ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al Fae Alberto e ciò sia perché la
Commissione non aveva convocato il giudice di gara e lo stesso calciatore, sia perché il Fae avrebbe
agito in stato di disorientamento poiché era stato poco prima colpito al capo dall'Assistente della
squadra antagonista, Nughedu Santa Vittoria.
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La Commissione Disciplinare non era tenuta ad un supplemento di indagini in quanto il fatto
risultava chiaramente provato sulla base dei documenti ufficiali che sono stati correttamente valutati
e posti a fondamento della decisione.
La gravità del comportamento del calciatore giustifica l'entità della sanzione inflitta sia per
la violenza esercitata nei confronti dell'Arbitro. sia perché il calciatore medesimo si era reso poco
prima responsabile di fatti di intemperanza e di violenza nei confronti di un calciatore della squadra
avversaria, innescando una lite che aveva determinato l'intervento del Direttore di gara.
In relazione a quanto precede, la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla
Pol. Goceano di Bono (Sassari) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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