F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. BAIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE LIPPIELLO STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Reqionale Campania – Com. Uff. n. 77 del 4.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S.C. BAIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE LIPPIELLO STEFANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Reqionale Campania - Com. Uff. n.
77 del 4.5.2000)
La S.S.C. Baianese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Comunicato Ufficiale
n. 77 del 4 maggio 2000; decisione con la quale la stessa Commissione Disciplinare. parzialmente
accogliendo il ricorso contro le determinazione del Giudice Sportivo, (Com. Uff. n. 26 del 9 marzo
2000), ha ridotto al calciatore Lippiello Stefano la squalifica fissandola fino al 30.6.2003.
L'appello è stato inoltrato dinanzi a questa C.A.F. in data 17.5.2000, oltre il termine perentorio di 7
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare
fissato dell'art. 27 comma 2 lettera a) CGS e deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,
per tardività, l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Baianese di 8aiano (Avellino) e dispone
l'incameramento della tassa versata.
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