F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. AUDAX CERVINARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONTEMILETO/AUDAX CERVINARA DELL’1.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 77 del 4.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. AUDAX CERVINARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONTEMILETO/AUDAX CERVINARA DELL'1.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 4.5.2000) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 70 del 6 aprile 2000, in merito alla gara Montemileto/Audax Cervinara dell'1.4.2000, l'U.S. Audax Cervinara reclamava dinanzi alla competente Commissione Disciplinare II giudice di secondo grado ha constatato che il riCOrso era privo della firma del legale rappresentante e del timbro sociale; l'appello veniva, di conseguenza, dichiarato inammissibile. Con il ricorso presentato presso questa Commissione d'Appello Federale dell'U.S. Audax Cervinara afferma di aver regolarmente trasmesso alla Commissione Disciplinare il ricorso contro la deliberazione del Giudice Sportivo con le prescritte formalità. Gli elementi acquisiti dal Comitato Regionale Campania fanno emergere che solo in data 8.5.2000 la Commissione Disciplinare ha ricevuto una raccomandata dall'U.S. Audax (che risultava spedita 5.5.2000) contenente il reclamo identico a quello inviato in precedenza; mentre il testo del reclamo pervenuto per pomo era privo della firma e del timbro postale, il secondo documento risultava correttamente corredato di tali essenziali elementi. Resta fermo che la Commissione Disciplinare si é pronunciata nella riunione del 2 e 3 maggio 2000 ed ha correttamente deliberato la inammissibilità del reclamo. Secondo le vigenti norme regolamentari (art. 23 n. 10 C.G.S.) e, la giurisprudenza costante di questa Commissione d'Appello Federale, in sede di giudizio di ultima istanza non é possibile sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibili ~ precedenti reclami. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Audax Cervinara di Cervinara (Avellino) ed ordina l'incameramento della rotativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it