F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO X/TRAGLIATA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 7B del 27.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO X/TRAGLIATA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 7B del 27.4.2000) L'Arbitro dell'incontro San Pio X/Tragliata, disputato a Civitavecchia il 16.4.2000 e terminato con il punteggio di 2-1 a favore della squadra ospitante, riferiva che al 15' del secondo tempo era stato attorniato, atteso. minacciato e ripetutamente spintonato da calciatori della società San Pio X i quali lamentavano la mancata concessione di un calcio di rigore; aggiungeva che a quel punto egli aveva comunicato 'in maniera molto discreta' al capitano della squadra ospitata che avrebbe condotto a termine l'incontro 'pro-forma'. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, esaminato il rapporto, osservava che nella circostanza l'arbitro non si era avvalso dei mezzi a disposizione per consentire la regolare prosecuzione dell'incontro e pertanto annullava la gara, mandando al Comitato Regionale Lazio per la sua ripetizione (Com. Uff. n. 75 del 20 aprile 2000). Contro la decisione proponevano appello alla Commissione Disciplinare tanto la Polisportiva Tragliata, che chiedeva la vittoria 'a tavolino'. che il G.S. San Pio X. che instava per la conferma del risultato conseguito sul campo. La Commissione Disciplinare. sentito a chiarimenti l'Arbitro e riuniti i reclami. accoglieva quello della Pol. Tragliata e per I'effetto infliggeva alla società San Pio X la punizione sportiva della perdita della gara con d punteggio di 0-2 (Com.Ufd. n. 78 del 27 aprile 2000). La delibera À stata appellata dal G.S. San Pio X che chiede il ripristino della decisione assunta dal Giudice SPortivo. II gravame è fondato. Premesso che rientra nei poteri dell'Arbitro far proseguire 'pro-forma' la gara per fini cautelativi o di ordine pubblico (art. 64 n.2 N.O.I.F), va peraltro aggiunto che spetta in ogni caso agli organi della disciplina sportiva valutare e stabilire se le situazione e i fatt. descritti nel rapporto possano giustificare l'adozione di tale provvedimento eccezionale; occorre quindi accertare l'esistenza di una situazione di pencolo di tale entità che abbia impedito all'Arbitro, nell'ambito dei poteri disciplinari a lui attribuiti, di adottare i provvedimenti idonei a riportare l'ordine in campo. Di ciò, peraltro, non vi è traccia nel rapporto e la lacuna non è colmata neppure dal successivo supplemento rilasciato alla Commissione Disciplinare, che non fornisce la prova di una reale situazione di pericolo, quanto invece di un mero timore di carattere soggettivo, derivante da comportamenti che seppure riprovevoli, non sono affatto inconsueti sui campi e vanno adeguatamente fronteggiati e repressi. Deve pertanto annullarsi la delibera della Commissione Disciplinare, con il ripristino di quella assunta dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dal G.S. S. Pio X di Civitavecchia (Roma), annullando l'impugnata delibera e ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva. altresì, la ripetizione della suindicata gara . Ordina la restituzione della tassa versata.
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