F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO X/TRAGLIATA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 7B del 27.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO
X/TRAGLIATA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lazio - Com. Uff. n. 7B del 27.4.2000)
L'Arbitro dell'incontro San Pio X/Tragliata, disputato a Civitavecchia il 16.4.2000 e
terminato con il punteggio di 2-1 a favore della squadra ospitante, riferiva che al 15' del secondo
tempo era stato attorniato, atteso. minacciato e ripetutamente spintonato da calciatori della società
San Pio X i quali lamentavano la mancata concessione di un calcio di rigore; aggiungeva che a quel
punto egli aveva comunicato 'in maniera molto discreta' al capitano della squadra ospitata che
avrebbe condotto a termine l'incontro 'pro-forma'.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, esaminato il rapporto, osservava
che nella circostanza l'arbitro non si era avvalso dei mezzi a disposizione per consentire la regolare
prosecuzione dell'incontro e pertanto annullava la gara, mandando al Comitato Regionale Lazio per
la sua ripetizione (Com. Uff. n. 75 del 20 aprile 2000).
Contro la decisione proponevano appello alla Commissione Disciplinare tanto la Polisportiva
Tragliata, che chiedeva la vittoria 'a tavolino'. che il G.S. San Pio X. che instava per la conferma del
risultato conseguito sul campo.
La Commissione Disciplinare. sentito a chiarimenti l'Arbitro e riuniti i reclami. accoglieva
quello della Pol. Tragliata e per I'effetto infliggeva alla società San Pio X la punizione sportiva della
perdita della gara con d punteggio di 0-2 (Com.Ufd. n. 78 del 27 aprile 2000).
La delibera À stata appellata dal G.S. San Pio X che chiede il ripristino della decisione
assunta dal Giudice SPortivo.
II gravame è fondato.
Premesso che rientra nei poteri dell'Arbitro far proseguire 'pro-forma' la gara per fini
cautelativi o di ordine pubblico (art. 64 n.2 N.O.I.F), va peraltro aggiunto che spetta in ogni caso
agli organi della disciplina sportiva valutare e stabilire se le situazione e i fatt. descritti nel rapporto
possano giustificare l'adozione di tale provvedimento eccezionale; occorre quindi accertare
l'esistenza di una situazione di pencolo di tale entità che abbia impedito all'Arbitro, nell'ambito dei
poteri disciplinari a lui attribuiti, di adottare i provvedimenti idonei a riportare l'ordine in campo.
Di ciò, peraltro, non vi è traccia nel rapporto e la lacuna non è colmata neppure dal successivo
supplemento rilasciato alla Commissione Disciplinare, che non fornisce la prova di una reale
situazione di pericolo, quanto invece di un mero timore di carattere soggettivo, derivante da
comportamenti che seppure riprovevoli, non sono affatto inconsueti sui campi e vanno
adeguatamente fronteggiati e repressi.
Deve pertanto annullarsi la delibera della Commissione Disciplinare, con il ripristino di
quella assunta dal Giudice Sportivo.
La tassa reclamo va restituita.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dal G.S. S. Pio X di
Civitavecchia (Roma), annullando l'impugnata delibera e ripristinando quella del Giudice Sportivo
che disponeva. altresì, la ripetizione della suindicata gara . Ordina la restituzione della tassa versata.
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