F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA PALAZZOLO/AMBROSIANA TRE STELLE DEL 2.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA PALAZZOLO/AMBROSIANA TRE STELLE DEL 2.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 18.5.2000) L'Arbitro della gara Palazzolo/Ambrosiana Tre Stelle. in programma il giorno 2.4.2000 a Palazzolo Acreide nell'ambito del Campionato di Promozione, Girone C. del Comitato Regionale Sicilia, riferiva nel proprio rapporto che l'incontro non aveva avuto effettuazione per il grave danneggiamento arrecato da ignoti ad una delle porte del campo di gioco. II Giudice Sportivo presso il detto Comitato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 5 aprile 2000, dava atto della decisione dell' Arbitro. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla Polisportiva Ambrosiane Tre Stelle, respingeva le doglianze prospettate dalla squadra ospite (Com. Uff. n. 55 del 27 maggio 2000). Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, reiterando le proprie critiche alla adottata procedura e chiedendo l'assegnazione dell'incontro "a tavolino. II gravame non ha fondamento. Ed invero la ripetizione della partita fu disposta nella specie sulla base della rituale segnalazione dell'Arbitro e giustificata dal grave tatto ostativo del danno alla struttura, causato da ignoti e non addebitabile in via oggettiva alla società ospitante. II rigetto del reclamo comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle di Aci Sant'Antonio (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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