F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CALATAFIMI DON BOSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLAMMARE DEL GOLFO/CALATAFIMI DON BOSCO DEL 9.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CALATAFIMI DON BOSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLAMMARE DEL GOLFO/CALATAFIMI DON BOSCO DEL 9.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 18.5.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 51 del 19 aprile 2000, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo in merito alla gara Castellammare del Golfo/Calatafimi Don Bosco, disputata d 9.4.2000 per il Campionato di 1a Categoria, avendone accertata dagli atti ufficiali la sospensione al 41' del secondo tempo, in seguito ad una rissa nella quale erano rimaste coinvolte le due squadre e loro dirigenti, respingeva il reclamo della Pol. Calatafimi Don Bosco (tendente ad avere assegnata la gara vinta), ed applicava il disposto dall'art. 7 C.G.S. a carico di entrambe le squadre. A tale decisione si opponeva la societ8 reclamante, ma la competente Commissione Disciplinare, con delibera riportata nel C.U. n. 55 del 17 maggio 2000, confermava la pronuncia impugnata, rilevando che seppure l'origine della rissa generale fosse stata addebitabile alla controparte, il fatto che poi vi fosse rimasta coinvolta la generalità dei contendenti, leggittimava la punizione sportiva adottata nei confronti delle due compagini. Si appella ora a questa Commissione la Pol. Calatatimi Don Bosco, reiterando le doglianze già esposte nelle sedi precedenti. insistendo nell'indicare il comportamento di controparte quale origine degli incidenti e richiamando il rapporto del Commissario di campo, come atto che individuava quali maggiori responsabili dirigenti e tesserati di Castellammare. L'appello è infondato. Dagli atti ufficiali - rapporto dell'Arbitro e del Commissario di campo - emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre e dei loro dirigenti in una rissa, aveva impedito logicamente all'Arbitro di proseguirla. Correttamente la delibera impugnata osserva come. ai fini che qui rilevano, non abbia eccessiva imponenza l'attribuzione del momento genetico del fatto. laddove, dopo un iniziale tentativo di pacificazione, la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determin8 appunto la impossibilità di una prosecuzione del giunco. La sanzione adottata a carico di entrambe le contendenti, appare dunque la più giusta e corretta. L'appello va respinto e la relativa tassa incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Calatafimi Don Bosco di Calatafimi (Trapani) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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