F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MELEGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MELEGNANESE/PAULLESE DELLO 1.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 39 del 5.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. MELEGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MELEGNANESE/PAULLESE DELLO 1.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 39 del 5.5.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 39 del 5 maggio 2000, accogliendo il ricorso proposto dalla Pol. Paullese in merito al risultato della gara Melegnanese/Paullese dell'1.4.2000, valida per il Campionato Regionale Juniores. ritenuto che alla gara aveva preso parte il calciatore Saggese Antonio. colpito da squalifica come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n. 35 del 30.3.2000, infliggeva alla U.S. Melegnanese la punizione della perdita della gara per 0-2 e I'ammenda di lire 150.000, al calciatore Saggese Antonio la squalifica per una giornata di gara e al dirigente accompagnatore della stessa società, Caputo Renato, l'inibizione fino al 19.5.2000. Avverso tale decisione propone appello l'U.S. Melegnanese, deducendo che il calciatore Maggese, era stato squalificato per un turno per somma di ammonizioni maturate nel Campionato Eccellenza e che, rientrando per limite di età ancora nella Categoria Juniores, era stato impiegato nel Campionato Juniores nel turno che si disputa il sabato. in conformità al disposto dall'art. 12 comma 3 C.G.S.. II reclamo è fondato e va accolto. Ai sensi dall'art. 12 comma 3 sopra citato, il calciatore colpito da squalifica deve scontare la punizione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando é avvenuta l'infrazione. Nel caso in esame la squalifica al calciatore della Melegnanese è stata inflitta per somma di ammonizioni maturate nel Campionato Eccellenza. L'impiego del calciatore Saggese nella panita Melegnanese/Paullese, valida per il Campionato Juniores. peraltro disputata in giorno diverso da quelli del Campionato di Eccellenza, deve pertanto ritenersi regolare Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Melegnanese di Melegnano (Milano), annullando l'impugnata delibera con ripristino del risultato di 2-1 conseguito in campo nella suindicata gara, e dispone la restituzione della relativa tassa.
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