F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MELEGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MELEGNANESE/PAULLESE DELLO 1.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 39 del 5.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. MELEGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MELEGNANESE/PAULLESE DELLO 1.4.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 39
del 5.5.2000)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 39 del 5 maggio 2000, accogliendo il ricorso proposto dalla Pol. Paullese in
merito al risultato della gara Melegnanese/Paullese dell'1.4.2000, valida per il Campionato
Regionale Juniores. ritenuto che alla gara aveva preso parte il calciatore Saggese Antonio. colpito
da squalifica come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n. 35 del 30.3.2000,
infliggeva alla U.S. Melegnanese la punizione della perdita della gara per 0-2 e I'ammenda di lire
150.000, al calciatore Saggese Antonio la squalifica per una giornata di gara e al dirigente
accompagnatore della stessa società, Caputo Renato, l'inibizione fino al 19.5.2000.
Avverso tale decisione propone appello l'U.S. Melegnanese, deducendo che il calciatore
Maggese, era stato squalificato per un turno per somma di ammonizioni maturate nel Campionato
Eccellenza e che, rientrando per limite di età ancora nella Categoria Juniores, era stato impiegato
nel Campionato Juniores nel turno che si disputa il sabato. in conformità al disposto dall'art. 12
comma 3 C.G.S.. II reclamo è fondato e va accolto.
Ai sensi dall'art. 12 comma 3 sopra citato, il calciatore colpito da squalifica deve scontare la
punizione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando é avvenuta l'infrazione.
Nel caso in esame la squalifica al calciatore della Melegnanese è stata inflitta per somma di
ammonizioni maturate nel Campionato Eccellenza.
L'impiego del calciatore Saggese nella panita Melegnanese/Paullese, valida per il
Campionato Juniores. peraltro disputata in giorno diverso da quelli del Campionato di Eccellenza,
deve pertanto ritenersi regolare
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S.
Melegnanese di Melegnano (Milano), annullando l'impugnata delibera con ripristino del risultato di
2-1 conseguito in campo nella suindicata gara, e dispone la restituzione della relativa tassa.
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