F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 41/C – RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE D’AGARO FRANCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITÀ PER INATTIVITA EX ARL 109 N.O.I.F., DALL’U.S. BEARZICOLUGNA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D – Riunione del 20.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 41/C - RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE D'AGARO FRANCO AVVERSO LA REIEZIONE
DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D'AUTORITÀ PER INATTIVITA EX
ARL 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BEARZICOLUGNA (Delibera della Commissione Tesseramenti
- Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 20.1.2000)
La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com.Uff. n. 18/D - Riunione del
20.1.2000, respingeva il reclamo.
Avverso quest'ultima decisione propone appello il D'Agaro, deducendo che la società di
appartenenza non lo aveva convocato per sottoporlo alle rituali visite mediche nei modi e nelle
forme previste dalle N.O.I.F.. In particolare eccepiva che alcune convocazioni erano soltanto
fotocopie senza firma in originale del Presidente della Società Bearzicolugna e che altre erano a
firma del segretario della Società stessa. Aldo Bruno, soggetto non leggittimato secondo le norme
federali. Chiedeva pertanto lo svincolo di autorità.
L'appello è infondato e va respinto.
Lo stesso reclamante ammette di aver ricevuto le convocazioni per essere sottoposto alle
necessarie cure mediche e le relative contestazioni.
Ai sensi dall'art. 109 n. 4 delle N O.I.F. nel caso in cui la società deduca due inviti per la
presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha
l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita
entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni
costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua
volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo di raccomandata, entro cinque giorni
dalla ricezione delle stesse.
Nel caso in specie, secondo il disposto della norma di cui al citato art. 109, la Società ha
dimostrato di aver regolarmente contestato le inadempienze del calciatore mediante lettere
raccomandate, che lo stesso calciatore ammette di aver ricevuto.
Quest'ultimo aveva l'obbligo di respingere le contestazioni. anche per soli motivi formali, entro
cinque giorni dal ricevimento, sempre a mezzo di raccomandata.
La mancata reiezione delle contestazioni entro il limite suddetto, costituisce quindi prova del
mancato rispetto degli inviti spediti dalla Società, cui consegue l'inesistenza del diritto di svincolo
richiesto dal calciatore.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore D'Agaro
Franco ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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