• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 41/C – RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
ERRATA-CORRIGE
TESTO COMPLETO DELLA DECISIONE RIPORTATO SUL COM. UFF. N. 6/C –
RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999. 7/9 – APPELLI DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO,
DELL’A.S. CALCIO CIRO KRIMISA E DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO
DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
ILLECITO SPORTIVO: DIRIGENTI FELICETTI NATALE, SAPIA CLAUDIO E
MARINO GIUSEPPE INIBIZIONE PER ANNI 3;CALCIATORI VISCIGLIA DAVIDE,
VILLIRILLO FRANCO,CASTAGNO MICHELE, SCORZA MAURIZIO E GIAOUINTO
FRANCESCO SQUALIFICA PER ANNI 3; U.S. ROSSANESE CALCIO ESCLUSIONE
DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI
CATEGORIA INFERIORE, IN RELAZIONE ALLA GARA CALCIO CIRO
KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
APPELLI DEI CALCIATORI SCORZA MAURIZIO, GIAOUINTO FRANCESCO,
CASTAGNO MICHELE E VISCIGLIA DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA
GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 41/C - RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
ERRATA-CORRIGE
TESTO COMPLETO DELLA DECISIONE RIPORTATO SUL COM. UFF. N. 6/C -
RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999. 7/9 - APPELLI DELL'U.S. ROSSANESE CALCIO,
DELL'A.S. CALCIO CIRO KRIMISA E DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO
DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
ILLECITO SPORTIVO: DIRIGENTI FELICETTI NATALE, SAPIA CLAUDIO E
MARINO GIUSEPPE INIBIZIONE PER ANNI 3;CALCIATORI VISCIGLIA DAVIDE,
VILLIRILLO FRANCO,CASTAGNO MICHELE, SCORZA MAURIZIO E GIAOUINTO
FRANCESCO SQUALIFICA PER ANNI 3; U.S. ROSSANESE CALCIO ESCLUSIONE
DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI
CATEGORIA INFERIORE, IN RELAZIONE ALLA GARA CALCIO CIRO
KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
APPELLI DEI CALCIATORI SCORZA MAURIZIO, GIAOUINTO FRANCESCO,
CASTAGNO MICHELE E VISCIGLIA DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA
GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
A seguito di accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da
Siciliani Patrizia, Presidente dell'A.S. Calcio Cirò Krimisa, la Procura Federale con atto del 7
giugno 1999 deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti i seguenti tesserati.
Stellato CarIo,Presidente del Rende Football Club, Fellcetti Natale. presidente de'U.S. Rossanese
Calcio. Sapia Claudio e Marino Giuseppe, dirigenti della stessa società, De Marco
Rosalbino,calciatore del Rende. Visciglia Davide, Virillillo Franco, Castagno Michele, Scorza
Maurizio e Giaquinto Francesco, tutti calciatori della Rossanese, per rispondere dl iIlecito
sponrtivo(art. 2 n. 1 e C.G S.) in relazione alle circostanze specificate in rubrica, con riferimento
alle gare Rossanese/Rende del 28.3.1999, e Cirò Krimisa/Rossanese del 25.4.1999, nonché le
società Rossanese e Rende per responsabilità diretta ed oggettiva (art. 6 nn. 1 e 2 C.G.S-) in ordine
agli addebiti contestati ai rispettivi tesserati.
Con decisione pubblicata il 23 luglio 1999 la Commissione Disciplinare assolveva gli
incolpati e le società dagli addebiti riguardanti l'incontro Rossanese/Rende. mentre sospendeva il
giudizio sui soggetta deferiti per le circostanze relative all'altra gara, e ciò all'esito della richiesta
avanzata al Procuratore Federale di estendere alla Presidente Siciliani Patrizia e alla A.S. Calcio
Cirò Krimisa gli addebiti di illecito sportivo e conseguente responsabilità direha.
Avendo il Procuratore Federale ribadlto, nella sua autonomia di giudaio, al sensi delI'art. 22
C.G.S. di non avere ravvisato alcun profilo dl responsabilità a carico della Siciliani, la Commissione
Disciplinare riprendeva l'esame del disposto deferimento e con delibera di cui al Com. Uff. n.183
del 24 agosto 1999 affermava la responsabilità di tutti gli incolpati, condannando d Presidente
Felicetti e i dirigenti Sapia e Marino alla inibizione per anni tre, i calciatori Visciglia, Villirillo,
Castagno, Scorza e Giaquinto alla squalifica per anni tre e l'U.S. Rossanese Calcio alla sanzione
della esclusione dal Campionato di competenza con assegnazione a quello di categoria inferiore
La decisione è stata impugnata da tutti i tesserati e dalla società ritenuti colpevoli, ad eccezione del
calciatore Villirillo, nonché dalla Procura Federale e dalla A.S. Calcio Cirò Krimisa quale terzo
interessato.
In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione degli appelli stante la loro evidente
connessione.
Tanto premesso, in fatto, rileva la C.A.F. che funi i gravami sono infondati e devono
pertanto essere rigettati.
Le impugnazioni dall'U.S. Rossanese e dei suoi tesserati hanno un tratto comune si critiCa la
decisione della Commissione Disciplinare e se ne chiede l'annullamento per avere attribuito rilievo
decisivo alle accuse della Siciliani, Presidente del Cirò Krimisa, le cui dichiarazioni, nella delibera
del 23 luglio, la stessa Commissione aveva giudicato inattendibili; si aggiunge che la predetta
Siciliani aveva agito quale agente provocatore. sicché la sua testimonianza non poteva ritenersi
affidabile in quanto proveniente da soggetto direttamente interessato a danneggiare la Rossanese per
favorire la propria squadra ormai condannata alla retrocessione.
La decisione impugnata, peraltro, si sottrae a tali censure, avendo fornito sul punto con
appropriata motivazione le ragioni del convincimento espresso. condivise da questo Collegio.
Ed invero, quali che siano stati i motivi che hanno spinto la Siciliani a contattare i dirigenti e
calciatori della Rossanese allo scopo di combinato un risultato favorevole al Cirò nell'incontro tra lo
due compagini, certo è che il sondaggio lanciato dall'intraprendente Presidente ha trovato terreno
fertile ed ha messo in luce, sia pure con la provocazione posta in essere, un Caso classico di illecito
sportivo.
Né vale dolersi del mancato deferimento della Siciliani (potere che compete in via esclusiva
al Procuratore Federale) una volta che la di lei provocazione non sia stata rigettata con fermezza e
denunciata (come prescrive il codice morale di ogni sportivo prima ancora della specifica norma di
cui all'att. 2 n. 6 C.G.S.), ma abbia al contrario ricevuto la pronta adesione dei destinatari,
dichiaratisi disponibili alla combine
Detto questo in linea generale. per quel che riguarda le posizioni dei singola valgono le
osservazioni che seguono (con l'avvertenza che le citazioni testuali riportano la numerazione del
fascicolo C.A.F.).
La responsabilità del Presidente Felicetti. dei dirigenti Sapia e Marino e dei calciatori risulta
provata, oltre che dalle deposizioni della Siciliani, dalle stesse dichiarazioni dei protagonisti e da
considerazioni logiche che non possono essere contrastate.
L'incontro di mercoledi 21 aprile nell'ufficio di Sapia a Rossano non si è verificato per caso:
se la Siciliani m si è recata è certo che qualcuno l'aveva indirizzata e questi non può che essere stato
il Presidente Felicetti, al quale la Siciliani si era rivolta in vista dell'incontro della domenica
successiva. Altrettanto deve dirsi per l'intervento dei tre calciatori della Rossanese, i quali non sono
capitati nell'ufficio di Sapia per caso o alla sua insaputa, ma evidentemente perché convocati onde
procedere direttamente alla trattativa: infatti il Sapia, già al corrente di quanto doveva accadere, si
era pudicamente allontanato dalla stanza nel momento in cui le parti interessate dovevano
conteggiare il mercimonio, per farvi successivo rientro e apprendere dai tre calciatori l'esito del
colloquio. Tutto ciò risulta, si ripete, non solo dalle dichiarazioni rese dalla Siciliani, ma dalle stesse
ammissioni degli incolpati, sia pure parziali ed edulcorate per evidenti intenti difensivi: come é
abituale, infatti, ciascuno dei protagonisti tende a sottacere le proprie responsabilità, preferendo
talvolta scaricarle sugli altri, e comunque si sforza di minimizzare il ruolo avuto nell'affare.
In dettaglio, si è già detto della posizione del Presidente Felicetti, che ha indirizzato al
dirigente Sapia la Siciliani, la quale non gli aveva fatto mistero delle sue intenzioni.
A sua volta Sapia ha confermato di essere stato informato da Felicetti che la Siciliani voleva
panargli e quanto all'intervento di Visciglia, Villirillo e Castagno nel suo ufficio (per il quale, come
da lui precisato, 'non vi era alcun motivo a me noto', con ció vanificando la tesi dei calciatori che
sostenevano di dover firmare le quietanze liberatorie) ha ipotizzato trattarsi di incontro concordato
tra il presidente e gli stessi calciatori.
Quale sia stato il tenore del colloquio tra le parti non è da porsi in dubbio: dopo la chiara
richiesta introduttiva della Siciliani e l'assicurazione di Sapia che'la Rossanese non si sarebbe
impegnata allo spasimo (così racconta Visciglia a foglio 84), si instaurò la trattativa sull'ammontare
del compenso, dandosi tosi per certa l'adesione dei calciatori. In tal senso. oltre la deposizione già
citata di Visciglia (si ricordi il commento sintomatico da lui pronunciato dopo che Sapia era uscito
dalla stanza, come racconta (a foglio 68) la Siciliani: 'Tu guarda che figura di m... ci fanno fare, noi
avanziamo dei soldi e tosi ce li fanno recuperare ), sono esplicite le dichiarazioni di Villirillo e di
Castagno, il quale ultimo ha ammesso di avere ben compreso quanto stavano combinando i suoi
compagni, tanto da rammaricarsi 'di non aver (loro) sputato in faccia (foglio 131 ); ma va ricordato
che fu proprio lui, secondo la Siciliani, a Prendere cada e penna per effettuare con Villirillo il
conteggio del contante da versare! Una volta raggiunto l'accordo sul compenso e partita la Siciliani,
Sapia rientrò nella stanza e venne messo al corrente di quanto era stato combinato: 'non gli
precisammo l'importo', riferisce Visciglia (a foglio 85), e Villirillo conferma: 'senza precisare la
cifra e il Sapia ne prese atto senza fare commenti (foglio 105).
La successiva telefonata di sabato 24 aprile tra la Siciliani e i predetti Visciglia e Villirillo
non fa che confermare I'avvenuta consumazione dell'illecito, con la precisazione del numero e del
ruolo dei calciatori interessati e delle modalità concrete da attuare per I'alterazione del risultato
(secondo Villurillo a foglio 248: 'sono sei ...il paniere, il libero e due difensori...perciò se non si fa
subito gol, allora il portiere fa una cappella...il libero fa il rigore ). nonché il diretto intervento del
Presidente Felicetti al (me di mettere in contatto i giocatori della sua squadra con la Siciliani per
raggiungere lo scopo da questa perseguito (Villirillo, ancora a foglio 248).
Altro dirigente della Rossanese partecipe dell'illecito è stato il Direttore sportivo Giuseppe Marino.
Questi ebbe un incontro con la Siciliani, sotto il controllo dei collaboratori dell'Ufficio
Indagini, nel primo pomeriggio del 24 aprile allo scopo, racconta la Siciliani, di gwstificare la
richiesta del compenso avanzata dai calciatori con il consenso della società; pressa conferma
dell'oggetto del colloquio si trae dalla dichiarazione dell'incolpato Villirillo (foglio 106), il quale si
dimostra a conoscenza dell'incontro e della sua motivazione, sicchè la giustiticazione addotta dal
Marino (egli avrebbe avvicinato la Presidente Siciliani per assicurarsi dell'incolumità dei calciatori
della Rossanese nella gara del giorno dopo). oltreché di per sé risibile, appare smentita dalla
dichiarazione di altro partecipe all'accordo illecito.
Questo sembra aver riguardato l'intero ambiente della Rossanese, come è dimostrato dalle
circostanze che interessano i calciatori Scorza e Giaquinto.
II primo, presumibilmente al corrente dell'accordo raggiunto dai suoi tre compagni di
squadra con la Siciliani, si mise in contatto con lei nella tarda serata dello stesso mercoledì 21 aprile
e si rese disponibile, contando anche sull'apporto del portiere Giaquinto, a favorire la vittoria del
Cirò dietro compenso di tre milioni (anzi, in un secondo tempo gratuitamente, purché la Siciliani
non pagasse il prezzo pattuito con Visciglia, Villirillo e Castagno!); tutto ciò risulta dalla
confessione resa dallo Scorza (foglio 118), dopo l'ascolto della registrazione dai colloqui intercorsi
con la Siciliani il 24 aprile.
Anche Giaquinto ha reso confessione sul ruolo avuto: dapprima Villirillo la mattina di
sabato 24 lo mise a parte dell'accordo dicendogli: 'Francesco, domani c'è da fare la partita. ci sono
dieci milioni (foglio 143), poi nel pomeriggio si incontrò assieme a Scorza con la Siciliani per
stringere la combine.
In conclusione, va confermata la colpevolezza di tutti i tesserati e, per conseguenza. quella della
Società Rossanese Calcio.
Le sanzioni inflitte ai dirigenti e calciatori sono state contenute nel minimo edittale (art. 2 n.
4 C.G.S.) e quindi sono insuscettibili di riduzione. come à stato richiesto dagli appellanti Scorza,
Giaquinto e Visciglia. In particolare, per quel che riguarda la specifica istanza di Scorza si osserva
che non può trovare applicazione la speciale attenuante prevista dall'art. 9 n. S C.G.S. perché ne
difettano i presupposti: lo Scorza ha ammesso la propria responsabilità, dopo l'iniziale negativa, una
volta messo di fronte alle registrazioni dei colloqui telefonici avuti con la Siciliani. senza portare
quindi alcun contributo alla scoperta di tatto e alla identificazione dei responsabile.
Restano da esaminare da ultimo gli appelli del Procuratore Federale e della Società Calcio Cirò
Krimisa, con i quali si chiede che sia inflitta all' U.S. Rossanese Calcio la punizione di cui all'art.8
lettera g) C.G.S..
Come si è già detto, anche questi gravami non meritano di essere accolti.
In caso di accertata responsabilità diretta della società (restando in tale più grave ipotesi assorbita la
respOnsabilità oggettiva) la sanzione da applicare ai sensi dall'art. 2 n. 2 C.G.S., in alternativa e
secondo il Prudente giudizio dell'organo giudicante, quella di cui all'att. 8 n. 1 lettera g) o h).
Orbene, pur non potendosi condividere la motivazione fornita dalla Commissione Disciplinare, la
quale ha conferito eccessivo rilievo alle possibili conseguenze della sanzione per gli effetti riferibili
ad altra società, va detto tuttavia che la decisione sulla punizione prescelta in primo grado appare
incensurabile (e quindi viene condivisa da questo Collegio) laddove fa ricorso a valutazioni di
prudenza e opportunità, conseguenti ad un esame globale dell'illecito perpetrato e delle circostanze
nelle quali esso ~ maturato.
Anche su questo punto, pertanto. la delibera impugnata deve trovare integrale conferma.
II rigetto degli appelli comporta l'incameramento delle tasse versate.
Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli tomo innanzi proposti dell'U.S. Rossanese Calcio di
Rossano Scalo (Cosenza). dall'A.S. Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Crotone), dal Procuratore
Federale e dai calciatori Scorza Maurizio. Giaquinto Francesco, CaStagno Michele e Visciglia
Davide, li respinge ed ordina l'incameramento delle relative tasse.
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ERRATA-CORRIGE
TESTO COMPLETO DELLA DECISIONE RIPORTATO SUL COM. UFF. N. 6/C –
RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999. 7/9 – APPELLI DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO,
DELL’A.S. CALCIO CIRO KRIMISA E DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO
DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
ILLECITO SPORTIVO: DIRIGENTI FELICETTI NATALE, SAPIA CLAUDIO E
MARINO GIUSEPPE INIBIZIONE PER ANNI 3;CALCIATORI VISCIGLIA DAVIDE,
VILLIRILLO FRANCO,CASTAGNO MICHELE, SCORZA MAURIZIO E GIAOUINTO
FRANCESCO SQUALIFICA PER ANNI 3; U.S. ROSSANESE CALCIO ESCLUSIONE
DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI
CATEGORIA INFERIORE, IN RELAZIONE ALLA GARA CALCIO CIRO
KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
APPELLI DEI CALCIATORI SCORZA MAURIZIO, GIAOUINTO FRANCESCO,
CASTAGNO MICHELE E VISCIGLIA DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA
GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della
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