F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C – RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.300.000. INFLITTA ALL’A.C. VALDEMA IN RELAZIONE ALLA GARA MARGINE COPERTANALDEMA DEL 25.4.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 42 del 3.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C - RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.300.000. INFLITTA ALL'A.C. VALDEMA IN RELAZIONE ALLA GARA MARGINE COPERTANALDEMA DEL 25.4.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 42 del 3.6.1999) II Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ha proposto impugnazione avverso la decisione assunta del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana S.G.S. che , in parziale accoglimento del reclamo dall'A.C. Valdema, riduceva a L. 1.300.000 la sanzione dell'ammenda di L. 2.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo di 1° Grado per l'aggressione subita dall'arbitro della gara Margine Coperta/Naldema del 25.4.1999 ad opera di un sostenitore di quest'ottima società. Nell'appello si assume che la decisione adottata, pur se parzialmente favorevole alla reclamante, sarebbe inadeguata per eccesso, in quanto decadente a carico di società le cui entrate derivano pressoché esclusivamente da atti di liberalità dei soci. II gravame è infondato. A parere di questo Collegio la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, sorretta da motivazione ampia e convincente, va condivisa; in particolare, per quel che concerne la determinazione della pena sono state valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive, sicché la sanzione applicata si rivela del tutto congrua e insuscettibile di modifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
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