• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C – RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO, DELL’A.S. CALCIO CIRÒ KRIMISA E
DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUI7O DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO:
DIRIGENTI FELICETTI NATALE, SAPIA CLAUDIO E MARINO GIUSEPPE
INIBIZIONE PER ANNI 3; CALCIATORI VISCIGLIA DAVIDE, VILLIRILLO FRANCO,
CASTAGNO MICHELE, SCORZA MAURIZIO E GIAOUINTO FRANCESCO
SOUALIFICA PER ANNI 3; U.S. ROSSANESE CALCIO ESCLUSIONE DAL
CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI
CATEGORIA INFERIORE, IN RELAZIONE ALA GARA CALCIO CIRÒ
KRIMISAIROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
APPELLI DEI CALCIATORI SCORZA MAURIZIO, GIAOUINTO FRANCESCO,
CASTAGNO MICHELE E VISCIGLIA DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SOUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA
GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C - RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL'U.S. ROSSANESE CALCIO, DELL'A.S. CALCIO CIRÒ KRIMISA E
DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUI7O DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO:
DIRIGENTI FELICETTI NATALE, SAPIA CLAUDIO E MARINO GIUSEPPE
INIBIZIONE PER ANNI 3; CALCIATORI VISCIGLIA DAVIDE, VILLIRILLO FRANCO,
CASTAGNO MICHELE, SCORZA MAURIZIO E GIAOUINTO FRANCESCO
SOUALIFICA PER ANNI 3; U.S. ROSSANESE CALCIO ESCLUSIONE DAL
CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI
CATEGORIA INFERIORE, IN RELAZIONE ALA GARA CALCIO CIRÒ
KRIMISAIROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
APPELLI DEI CALCIATORI SCORZA MAURIZIO, GIAOUINTO FRANCESCO,
CASTAGNO MICHELE E VISCIGLIA DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SOUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA
GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
A seguito di accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia spada da
Siciliani Patrizia, Presidente dell'A.S. Calcio Cirò Krimisa, la Procura Federale con atto del 7
giugno 1999 deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti i seguenti tesserati:
Stellato Carlo. Presidente del Rende Football Club, Felicetti Natale, Presidente della U.S.
Rossanese Calcio, Sapia Claudio e Marino Giuseppe, dirigenti della stessa società, De Marco
Rosalbino, calciatore del Rendo, Visciglia Davide, Villirillo Franco, Castagno Michele, Scorza
Maurizio e Giaquinto Francesco, tutti calciatori della Rossanese, per rispondere di illecito sportivo
(art. 2 n. 1 e 2 C.G.S.) in ordino agli addebiti contestati ai rispettivi tesserati.
Con decisione pubblicata il 23 luglio 1999 la Commissione Disciplinare assolveva gli
incolpati e le società dagli addebiti riguardanti l'incontro Rossanese/Rende. mentre sospendeva il
giudizio sui soggetti deferiti per le circostanze relative all'altra gara. e ciò all'esito della richiesta
avanzata al Procuratore Federale di estendere alla Presidente Siciliani Patrizia e alla A.S. Calcio
Cirò Krimisa gli addebiti di illecito sportivo e conseguente responsabilità diretta.
Avendo il Procuratore Federale ribadito, nella sua autonomia di giudizio, ai sensi delI'art. 22
C.G.S, di non avere ravvisato alcun profilo di responsabilità a carico della Siciliani, la Commissione
Disciplinare riprendeva l'esame del disposto deferimento e con delibera di cui al Com. Utt. n.183
del 24 agosto 1999 affermava la responsabilità di tutti gli incolpati, condannando il Presidente
Felicotti e i dirigenti Sapia e Marino alla inibizione per anni tre, i calciatori Visciglia, Villirillo,
Castagno, Scorza e Giaquinto alla squalifica per anni tre e I'U.S. Rossanese Calcio alla sanzione
della esclusione dal Campionato di competenza con assegnazione a quello di categoria inferiore.
La decisione è stata impugnata da tutti i tesserati e dalla società ritenuti colpevoli, ad
eccezione del calciatore Villirillo, nonché dalla Procura Federale e dalla A.S. Calcio Cirò Krimisa
quale terzo interessato.
In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione degli appelli stante la loro evidente
connessione.
Tanto premesso, in fatto, rileva la C.A.F. che tutti i gravami sono infondati e devono
pertanto essere rigettati.
Le impugnazioni dall'U.S. Rossanese e dei suoi tesserati hanno un tratto comune: si critica la
decisione della Commissione Disciplinare e se ne chiede l'annullamento per avere attribuito rilievo
decisivo alle accuse della Siciliani, Presidente del Cirò Krimisa, le cui dichiarazioni, nella delibera
del 23 luglio, la stessa Commissione aveva giudicato inattendibili; si aggiunge che la predetta
Siciliani aveva agito quale agente provocatore, sicché la sua testimonianza non poteva ritenersi
affidabile in quanto proveniente da soggetto direttamente interessato a danneggiare la Rossanese per
favorire la propria squadra ormai condannata alla retrocessione.
La decisione impugnata, peraltro, si sottrae a tali censure, avendo fornito sul punto con
appropriata motivazione le ragioni del convincimento espresso, condivise da questo Collegio.
Ed invero, quali che siano stati i motivi che hanno spinto la Siciliani a contattare i dirigenti e
calciatori della Rossanese allo scopo di combinare un risultato favorevole al Cirò nell'incontro tra le
due compagini, certo è che il sondaggio lanciato dall'intraprendente Presidente ha trovato terreno
fertile ed ha messo in luce, sia pure con la provocazione posta in essere, un caso classico di illecito
sportivo.
Né vale dolersi del mancato deferimento della Siciliani (potere che compete in via esclusiva
al Procuratore Federale) una volta che la di lei provocazione non sia stata rigettata con fermezza e
denunciata (come prescive il codice morale di ogni sportivo prima ancora della specifica norma di
cui all'art. 2 n. 6 C.G.S.), ma abbia al contrario ricevuto la pronta adesione dei destinatari,
dichiaratisi disponibili alla combine.
Detto questo in linea generale, per quel che riguarda le posizioni dei singoli valgono le
osservazioni che seguono (con I'avvertenza che le citazioni testuali riportano la numerazione del
fascicolo C.A.F.).
La responsabilità del Presidente Felicetti, dei dirigenti Sapia e Marino e dei calciatori risulta
provata, oltre che dalle deposizioni della Siciliani, dalle stesse dichiarazioni dei protagonisti e da
considerazioni logiche che non possono essere contrastate.
L'incontro di mercoledì 21 aprile nell'ufficio di Sapia a Rossano non si è verificato per caso:
se la Siciliani vi si è recata è certo che qualcuno l'aveva indirizzata e questi non può che essere stato
il Presidente Felicetti, al quale la Siciliani si era rivolta in vista dell'incontro della domenica
successiva. Altrettanto deve dirsi per l'intervento dei tre calciatori della Rossanese, i quali non sono
capitati nell'uffcio di Sapia per caso o alla sua insaputa, ma evidentemente perché convocati onde
procedere direttamente a;la trattativa: infatti il Sapia, già al corrente di quanto doveva accadere, si
era pudicamente allontanato dalla stanza nel momento in cui le parti interessate dovevano
conteggiare il mercimonio, per farvi successivo rientro e apprendere dai tre calciatori l'esito del
colloquio. Tutto ciò risulta, si ripete, non solo dalle dichiarazioni rese dalla Siciliani, ma dalle stesse
ammissioni degli incolpati, sia pure parziali ed edulcorate per evidenti intenti difensivi: come b
abituale, infatti, ciascuno dei protagonisti tende a sottacere le proprie responsabilità. preferendo
talvolta scaricarle sugli altri, e comunque si sforza di minimizzare il ruolo avuto nell'affare.
In dettaglio, si è già detto della posizione del Presidente Felicetti, che ha indirizzato al dirigente
Sapia la Siciliani, la quale non gli aveva fatto mistero delle sue intenzioni.
A sua volta Sapia ha confermato di essere stato informato da Felicetti che la Siciliani voleva
parlargli e quanto all'intervento di Visciglia, Villirillo e Castagno nel suo ufficio (per il quale, come
da lui precisato, 'non vi era alcun motivo a me noto', con ciò vanificando la tesi dei calciatori che
sostenevano di dover firmare le quietanze liberatorie) ha ipotizzato trattarsi di incontro concordato
tra il presidente e gli stessi calciatori.
Quale sia stato il tenore del colloquio tra le parti non è da porsi in dubbio: dopo la chiara
richiesta introduttiva della Siciliani e l'assicurazione di Sapia che la Rossanese non si sarebbe
impegnata allo spasimo (tosi racconta Visciglia a foglio 84), si instaurò la trattativa sull'ammontare
del compenso, dandosi tosi per certa l'adesione dei calciatori. In tal senso, oltre la deposizione già
citata di Visciglia (si ricordi il commento sintomatico da lui pronunciato dopo che Sapia era uscito
dalla stanza, come racconta (a foglio 68) la Siciliani: 'Tu guarda che figura di m... ci fanno fare, noi
avanziamo dei soldi e tosi ce li fanno recuperare'), sono espliate le dichiarazioni di Villirillo e di
Castagno, il quale ultimo ha ammesso di avere ben compreso quanto stavano combinando i suoi
compagni, tanto da rammaricarsi di non aver (loro) sputato in faccia (foglio 131); ma va ricordato
che fu proprio lui, secondo la Siciliani, a prendere carta e penna per effettuare con Villirillo il
conteggio del contante da versare! Una volta raggiunto l'accordo sul compenso e partita la Sialiani,
Sapia rientrò nella stanza e venne messo al corrente di quanto ora stato combinato: 'non gli
precisammo l'importo , riferisce Visciglia (a foglio 85), e Villirillo conferma: 'senza precisare la
cifra e il Sapia ne prese atto senza fare commenti (foglio 105).
La successiva telefonata di sabato 24 aprile tra la Siciliani e i predetti Visciglia e Villirillo
non fa che confermare l'avvenuta consumazione dell'illecito, con la precisazione del numero e del
ruolo dei calciatori interessati e delle modalità concrete da attuare per l'alterazione del risultato
(secondo Villirillo a foglio 248: 'sono sei ...il portiere. il libero e due difensori...perciò se non si fa
subito gol, allora il portiere fa una cappella...il libero fa il rigore...'), nonché il diretto intervento del
Presidente Felicetti al fine di mettere in contatto i giocatori della sua squadra con la Siciliani per
raggiungere lo scopo da questa perseguito (Villirillo, ancora a foglio 248).
Altro dirigente della Rossanese partecipe dell'illecito è stato il Direttore sportivo Giuseppe
Marino questi ebbe un incontro con la Siciliani, sotto il controllo dei collaboratori dell'Ufficio
Indagini, nel primo pomeriggio del 24 aprile allo scopo, racconta la Siciliani, di giustificare la
richiesta del compenso avanzata dai calciatori con il consenso della società; precisa conferma
dell'oggetto del colloquio si trae dalla dichiarazione dell'incolpato Villirillo (foglio 106), il quale si
dimostra a conoscenza dell'incontro e della sua motivazione, sicchè la giustificazione addotta dal
Marino (egli avrebbe avvicinato la Presidente Siciliani per assicurarsi dell'incolumità dei calciatori
della Rossanese nella gara del glomo dopo), oltreché di per sé risibile, appare smentita dalla
dichiarazione di altro partecipe all'accordo illecito. Questo sembra aver riguardato l'intero ambiente
della Rossanese, come è dimostrato dalle circostanze che interessano i calciatori Scorza e
Giaquinto.
II primo, presumibilmente al corrente dell'accordo raggiunto dai suoi tre compagni di
squadra con la Siciliani, si mise in contatto con lei nella tarda serata dello stesso mercoledì 21 aprile
e si rese disponibile contando anche sull'apporto del portiere Giaquinto, a favorire la vinaria del
Cirò dietro compenso di tre milioni (anzi, in un secondo tempo gratuitamente, purché la Siciliani
non pagasse il prezzo pattuito con Visciglia, Villirillo e Castagno!); tutto ciò risulta dalla
confessione resa dallo Scorza (foglio 118), dopo l'ascolto della registrazione dei colloqui intercorsi
con la Siciliani il 24 aprile.
Anche Giaquinto ha reso confessione sul ruolo avuto: dapprima Villirillo la mattina di
sabato 24 lo mise a parte dell'accordo dicendogli: 'Francesco, domani c'è da fare la partita, ci sono
dieci milioni (foglio 143), poi nel pomeriggio si incontrò assieme a Scorza con la Siciliani per
stringere la combine.
In conclusione, va confermata la colpevolezza di tutti i tesserati e, per conseguenza, quella
della Società Rossanese Calcio.
Le sanzioni inflitte ai dirigente e calciatori sono state contenute nel minimo edittale (art. 2 n.
4 C.G.S.) e quindi sono insuscettibili di riduzione. come è stato richiesto dagli appellanti Scorza,
Giaquinto e Visciglia. In particolare, per quel che riguarda la specifica istanza di Scorza si osserva
che non può trovare applicazione la speciale attenuante prevista dell'art. 9 n. 5 C.G.S. perchè ne
difettano i presupposti: lo Scorza ha ammesso la propria responsabilità, dopo l'iniziale negativa, una
volta messo di fronte allo registrazioni dei colloqui telefonici avuti con la Siciliani, senza portare
quindi alcun contributo alla scoperta di fatto e alla identificazione dei responsabili.
Restano da esaminare da ultimo gli appelli del Procuratore Federale e della Società Calcio Cirò
Krimisa, con i quali si chiede che sia inflitta a11' U.S. Rossanese Calcio la punizione di cui all'art. 8
lettera g) C.G.S..
Come si è già detto, anche questi gravami non meritano di essere accolti.
In caso di accertata responsabilità diretta della società (restando in tale più grave ipotesi assorbita la
responsabilità oggettiva) la sanzione da applicare ai sensi dall'art. 2 n. 2 C.G.S., in alternativa e
secondo il prudente giudizio dell'organo giudicante, quella di cui all'att. B n. t lettera g) o h).
Orbano, pur non potendosi condividere la motivazione fornita dalla Commissione
Disciplinare, la quale ha conferito eccessivo rilievo alle possibili conseguenze della sanzione per gli
effetti riferibili ad altra società, va detto tuttavia che la decisione sulla punizione prescelta in primo
grado appare incensurabile (e quindi viene condivisa da questo Collegio) laddove fa ricorso a
valutazioni di prudenza e opportunità. conseguenti ad un esame globale dell'illecito perpetrato o
delle circostanze nelle quali esso è maturato.
Anche su questo punto, pertanto, la delibera impugnata deve trovare integrale conferma.
II rigetto degli appelli comporta l'incameramento delle tasse versate.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli tomo innanzi proposti dell'U.S. Rossanese
Calcio di Rossano Scalo (Cosenza), dall'A.S. Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Crotone), dal
Procuratore Federale o dai calciatori Scorza Maurizio, Giaquinto Francesco, Castagno Michele e
Visciglia Davide, li respinge ed ordina l'incameramento delle relative tasse.
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APPELLI DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO, DELL’A.S. CALCIO CIRÒ KRIMISA E
DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUI7O DI
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DIRIGENTI FELICETTI NATALE, SAPIA CLAUDIO E MARINO GIUSEPPE
INIBIZIONE PER ANNI 3; CALCIATORI VISCIGLIA DAVIDE, VILLIRILLO FRANCO,
CASTAGNO MICHELE, SCORZA MAURIZIO E GIAOUINTO FRANCESCO
SOUALIFICA PER ANNI 3; U.S. ROSSANESE CALCIO ESCLUSIONE DAL
CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI
CATEGORIA INFERIORE, IN RELAZIONE ALA GARA CALCIO CIRÒ
KRIMISAIROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
APPELLI DEI CALCIATORI SCORZA MAURIZIO, GIAOUINTO FRANCESCO,
CASTAGNO MICHELE E VISCIGLIA DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SOUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA
GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)"