F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C – RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEI SIGG.RI DEL PRETE FILIPPO E SILVESTRO CRISTINA PER FIGLIO MINORE DEL PRETE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.1.2000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C - RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEI SIGG.RI DEL PRETE FILIPPO E SILVESTRO CRISTINA PER FIGLIO MINORE DEL PRETE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.1.2000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999) I Signori Del Prete Filippo e Silvestro Cristina. genitori del calciatore Del Prete Giuseppe, hanno proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera adottata da Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata nel C.U. n. 72 del 24 giugno 1999. con la quale veniva irrogata al figlio la squalifica fino al 30.1.2000, ma hanno poi comunicato, con lettera in data 20.8.1999, di rinunziare al reclamo. Indipendentemente da ogni altra considerazione sulla legittimità dell'appello, quest'ultimo va dichiarato inammissibile, per rinuncia, ai sensi dall'art. 23 n.14 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile per rinuncia, ai sensi dall'art. 23 n. t4 C.G.S.. l'appello come sopra proposto dai Sigg.ri Del Prete Filippo e Silvestro Cristina e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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