F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C – RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MASSARO MICHELE E LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 ALLA POLICASSINO COOP LORO INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 101 del 26.7.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C - RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MASSARO MICHELE E LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 ALLA POLICASSINO COOP LORO INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 101 del 26.7.1999) Con atto del 30.6,1999 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Massaro Michele e la società Policassino Coop a.r.l., per avere il primo, nella qualità di vice-presidente di quella società, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della vara Policassino Coop/S.Apollinare del 2.5.1999, offrendo a Pacitto Cesare, tesserato per la Polisportiva S.Apollinare, la somma di L. 2.000.000 per favorire la vittoria della Policassino Coop e reiterando la proposta, dopo il rifiuto del calciatore, la sera di sabato 1.5.1999, nel corso di colloquio telefonico con il fratello del calciatore medesimo, e dovendo la seconda. quale società di sua appartenenza, rispondere di tale operato in via oggettiva. L'adita Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. UN. n. 101 del 26 luglio t 999, nell'affermare la responsabilità dei deferiti, infliggeva a Massaro Michele l'inibizione per la durata di anni due e alla società la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 1999/2000. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione il Procuratore Federale, denunciando l'illegittimità e la inadeguatezza delle sanzioni inflitte. II gravame è solo in parte fondato. Ed invero il reclamante si duole che al Massaro sia stata irrogata una sanzione inferiore al minimo edittale, che è di anni tre. La censura va accolta, adeguando la punizione alla previsione regolamentare. Va invece respinta l'ulteriore istanza di inasprimento della sanzione impartita alla società, apparendo essa adeguata e proporzionata rispetto all'illecito commesso. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig.Massaro Michele la sanzione dell'inibizione per anni tre e respinge nel resto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it