F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEI SIGG.RI BALDINI CARLO, PAGGETTI RITA E DEL FIGLIO MINORE CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 28.12.1999 INFLITTA A QUEST’ ULTIMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 1 del 9.7.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEI SIGG.RI BALDINI CARLO, PAGGETTI RITA E DEL FIGLIO MINORE CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 28.12.1999 INFLITTA A QUEST' ULTIMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 1 del 9.7.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Arezzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sulla base del rapporto arbitrale in ordine alla gara del Trofeo Chimera Allievi B, Casentino/Pratantico del 25.4.1999. ha disposto la squalifica fino al 28.10.2000 del calciatore Baldini Claudio, per aver tenuto nei confronti di un avversario, al rientro negli spogliatoi, condotta antisportiva e, in particolare, per aver colpito con un pugno il calciatore avversario Rossi Luca, procurandogli un taglio all'occhio destro e rendendo necessario il ricovero dello stesso calciatore al Pronto Soccorso (Coni. UH. n. 38 del 28 aprile 1999). Con reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado I'A.S. Casentino, da un lato, e dall'altro, il calciatore Baldini Claudio e i di lui genitori, hanno segnalato, pur ammettendo i fatti così come accertati, una disparità di trattamento nella sanzione disposta nei confronti del Baldini rispeHo a quella inflitta a carico del calciatore avversario Rossi Luca (tre giornate) che pure aveva colpito il Baldini nel corso della colluttazione. Detto Giudice Sportivo di 2° Grado, in parziale accoglimento del reclamo ha ridotto la squalifica del calciatore Baldini Claudio sino al 28.12.1999 (Coni. UH. n. 1 del 9 luglio 1999). Con ricorso dinnanzi a questa C.A.F. il calciatore Baldini Claudio e i di lui genitori chiedono l'annullamento della decisione del Comitato Regionale lamentando la violazione dei diritti della difesa in quanto il Giudice Sportivo di 2° Grado non avrebbe accolto la richieSta del Baldini di eSsere ascoltato 'por meglio precisare il reato andamento dei fatti . II ricorso dinanzi alla Commissione d'Appello Federale è inammissibile, ai sensi dellI' art.35 comma 4 lettera d/dt C.G.S., in quanto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di 2° Grado è inferiore a 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 comma 4 lettera d/dt C.G.S., l'appello come sopra proposto dai Sigg.ri Baldini Cado, Paggetti Rita e dal calciatore Baldini Claudio e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it