F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE FANELLI VITO AWERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n.172 del 25.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE FANELLI VITO AWERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.172 del 25.6.1999) II calciatore Fanelli Vito ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n.172 del 25 giugno 1999, con la quale, a seguito di deferimento del Commissario Straordinario della L.N.D., gli veniva comminata la squalifica fino al 31.3.2000 per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.. per aver preso parte a diverse gare nelle file del Real Piedimonte, senza averne titolo, in quanto tesserato per altra società. Sostiene il ricorrente di aver agito in assoluta buona fede in quanto convinto di essere stato ceduto dalla U.G. Manduria Sport a11' A.S. Policoro a titolo definitivo anziché temporaneo e perciò aveva sottoscritto il trasferimento a 6tolo temporaneo da quest'ultima a11' U.S. Real Piedimonte. La Commissione Disciplinare dà per scontata fa responsabilità del Fanelli in relazione alla innegabile conoscenza della illegittimità dell'ulteriore trasferimento al Real Piedimonte'. Non si può, al contrario, condividere tale convinzione sussistendo motivi di dubbio sulla consapevolezza del calciatore circa la sua reale posizione di tesseramento, posto che questi ha ammesso di aver dato il proprio assenso, ma non sottoscritto personalmente il relativo modulo, al trasferimento dall' U.G. Manduria Sport ali' A.S. Policoro e tenuto conto che quest' ultima società, ponendo in essere 1a illegittimo trasferimento a11' U.S. Real Piedimonte, poi annullato dall' Ufficio Tesseramento della L.N.D., ha tratto in inganno l'ignaro interessato. Si ritiene, pertanto, di accogliere l'istanza annullando la squalifica inflitta al Fanelli. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Fanelli Vito, annulla la sanzione della squalifica fino al 31.3.2000 già inflitta dai primi giudici e dispone la restituzione della tassa versata.
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