F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. JUVE STABIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELLA INIBIZIONE AI SIGG.RI LO SCHIAVO ANTONIO E FOGLIAMANZILLO VINCENZO RISPETTIVAMENTE FINO AL 15.1.2000 E 15.3.2000, LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA JUVE STABIABRESCIA DEL 15.8.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 63 del 27.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. JUVE STABIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELLA INIBIZIONE AI SIGG.RI LO SCHIAVO ANTONIO E FOGLIAMANZILLO VINCENZO RISPETTIVAMENTE FINO AL 15.1.2000 E 15.3.2000, LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA JUVE STABIABRESCIA DEL 15.8.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 63 del 27.6.1999) All'esito della gara di Coppa Italia Juve Stabia/Brescia del 15.8.1999 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.45 del 16 agosto 1999, infliggeva all'A.C. Juve Stabia la squalifica del campo per otto giornate effettive di gara e I'ammenda di L. 50.000.000; a Fogliamanzillo Vincenzo, dirigente addetto da questa società alla persona dell'arbitro, l'inibizione fino al 30 giugno 2000 e a Lo Schiavo Antonio, dirigente accompagnatore ufficiale, l'inibizione fino al 30 aprile 2000. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 27 agosto 1999, in parziale accoglimento del reclamo all'uopo proposto dell'A.C. Juve Stabia, riduceva a sei le giornate di squalifica del campo e revocava I'ammenda; riduceva inoltre l'inibizione del dirigente Lo Schiavo Antonio a tutto il 15 gennaio 2000 e quella del dirigente Fogliamanzillo Vincenzo a tutto il 15 marzo 2000. Propone appello l'A.C. Juve Stabia, invocando una ulteriore riduzione delle sanzioni. II gravame non può essere accolto. Ed invero, posto cha ogni considerazione in ordine all'asserita inopportunità della designazione, quale quarto ufficiale di gara. di soggetto che aveva già arbitrato - ricevendosi le contestazioni del pubblico di parte stabiese - la gara di spareggio Play - off Juve Stabia/Savoia del 13.6.1999 appare priva di rilievo oltre che inammissibile secondo i più comuni canoni sportivi, la C.A.F. rileva che gli addebiti mossi alla società reclamante e ai suoi due dirigenti sono stati già opportunamente riguardati dalla Commissione Disciplinare, che ha ridotto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo adeguandole ai reali accadimenti. Questi ultimi restano però gravi: la sistematicità dei lanci di oggetti al guano ufficiale di gara, il lancio di una bottiglia di plastica piena che ebbe a colpire il malcapitato al volto, facendogli perdere i sensi per qualche secondo, la insufficente collaborazione offerta dai predetti dirigenti in un clima fatto di intimidazioni e di violenze si oppongono ovviamente ad ogni ulteriore riduzione delle sanzioni, che altrimenti finirebbero col perdere ogni loro efficacia ed esemplarità. NB vale denunciare a tal proposito. sì come fa l'appellante, una evidente disparità di trattamento che sarebbe stata riservata dai primi giudici alla Juve Stabia in rapporto ad altri precedenti ben più gravi. Ogni fattispecie, per struttura, componenti, connotazioni e circostanze, fa storia a sé e va autonomamente valutata, sicchè l'accostamento ad altri accadimenti più o meno simili sembra improbabile e azzardato e non può costituire parametro idoneo, adottabile per l'applicazione delle sanzioni del caso concreto, che appaiono alla C.A.F. adeguate e proporzionate ai fatti contestati. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Juve Stabia di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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