F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CLUB 83 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE FRISELLA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 57 dell’1.7.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CLUB 83 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE FRISELLA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 dell'1.7.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo in merito alla gara Libertas L'Oasi/Club 83 dell'11.5.1999, ha inflitto al calciatore Dario Lo Verde, dell'A.S. Club 83, 'per aver spintonato l'arbitro; per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso; nonché per averlo colpito con un violento caccio alla coscia sinistra, a fine gara, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 (Com. Uff. n. 37 del 12 maggio 1999). Decidendo in merito al reclamo presentato dall'A.S. Club B3, la competente Commissione Disciplinare. visto il supplemento di referto rilasciato dall' arbitro, il quale ha ammesso di aver indicato nel referto un calciatore diverso da quello che aveva commesso il fatto, confermando che il Lo Verde aveva comunque assunto 'un contegno contestatario e minaccioso, ha ritenuto sussistere un errore di persona, in virtú del quale gli atti di violenza verificatisi dopo la gara dovevano ritenersi compiuti non dal calciatore Dario Lo Verde, ma bensì dal calciatore Giuseppe Frisella (che nell'udienza dibattimentale ha ammesso i propri comportamenti). Su queste basi la Commissione Disciplinare ha ridotto al 30.11.1999 la squalifica inflitta a Dario Lo Verde ed ha rimesso gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti da assumere nei confronti del Frisella (Com. Uff. n. 55 del 10 giugno 1999). II Giudice di primo grado, di conseguenza. ha inflitto al calciatore Frisella Giuseppe la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 (Com. Uff. n. 42 del 17 giugno 1999). Decidendo in ordine al reclamo presentato dall'A.S. Club 63 avverso detta sanzione, la Commissione Disciplinare ha confermato la ricostruzione dei fatti avvenuti durante e dopo la gara. ma tenendo conto del leste comportamento del calciatore Frisella, ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore sopra indicato determinandone la durata fino al 31 .12.2002. Con atto di appello presentato a questa C.A.F. I' A.S. Club 83 chiede una ulteriore riduzione della squalifica che appare - secondo la ricorrente - sproporzionata rispetto alla reale entità delle infrazioni commesse dal calciatore Frisella. In merito al rapporto fra gravità dei fatti ed entità della sanzione l'atto di appello torna a sottolineare il leale comportamento del Frisella e richiama, a sua parziale giustificazione, la concitazione del momento e la conseguente tensione estrema. Questa Commissione d'Appello Federale ritiene, esaminati gli ani di causa e ponderate le ragioni esposte nell'atto di appello, che i motivi di equità riconducibili alle ammissioni lealmente compiute dal Frisella ( nel dibattimento in secondo grado) siano state adeguatamente soppesate e valutate dalla Commissione Disciplinare, che i9 giunta a comminare la sanzione della squalifica in modo coerente con le esigenze di equità e di concreta applicazione delle norme della giustizia sportiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Club 83 di Palermo, ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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