F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C – RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. MASSARI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 300.000 CON DIFFIDA, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L’ATTlVITÀ GIOVANILE E SCOLASTlCA (Delibera del Giudice Sportivo di 2′ Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 70 del 75.9.7999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C - RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. MASSARI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE
DELL'AMMENDA DI L. 300.000 CON DIFFIDA, INFLITTAGLI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL
SETTORE PER L'ATTlVITÀ GIOVANILE E SCOLASTlCA (Delibera del Giudice Sportivo di
2' Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com.
Uff. n. 70 del 75.9.7999)
II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato. con
provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 10 in data 15 settembre 7999, infliggeva al
Sig. Francesco Massari dirigente della Pol. Bitonto, la sanzione dell'ammenda di lire 300.000 con
diffida per aver tenuto un comportamento ostile, arrogante ed irriguardoso nei confronti di due
dirigenti federali in occasione del IV" Torneo di calcio giovanile 'Città di Bitonto disputatosi il
12.6.1999.
Il Massari proponeva ricorso a questa Commissione d'Appello Federale, con atto spedito il
27.9.7999, con il quale chiedeva l'annullamento della predetta decisione, in quanto, a suo dire,
l'ammenda non andava inflitta non essendo tesserato per una società professionistica.
Successivamente con nota in data 9.10.1999, il Massari - riferendosi al Comitato Ufficiale n.
12 in data 22.9.1999, depositato in atti dal Comitato Regionale, contenente una successiva decisione
del Giudice Sportivo di 2° Grado, il quale, sotto l'annotazione di 'Errata-Corrige', modificava la
sanzione dell'ammenda con diffida in ammonizione con diffida - noi far presente di non valor
impugnare quest'ultima decisione chiodava, comunque, che venisse accolto il suo ricorso
precedentemente proposto con riferimento all'ammenda con diffida.
L'appello è inammissibile, ai sensi della norma dell'ari 35 n. 4 lett. d) C.G.S., la quale vale
per tutti i tesserati che esplicano attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che non prevede la possibilità di impugnazione della
sanzione dell'ammenda dinanzi la C.A.F..
La tassa di reclamo va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d)
C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Sig. Massari Francesco e dispone l'incameramento della
tassa versata.
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