F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C – RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PERUGIA AWERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BA IBRAHIM (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 109 del 24.9.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C - RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. PERUGIA AWERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER
N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BA IBRAHIM
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.
109 del 24.9.1999)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 105 del 22 settembre 1999, a seguito di
segnalazione del Procuratore Federale ai sensi dall'art. 9 comma 3 ter C.G.S., il Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti, essendosi awalso dell'ausilio di riprese televisive,
infliggeva a Ba Ibrahim, calciatore dell'Associazione Calcio Perugina, la squalifica per quattro
giornate effettive di gara perché, nel corso della partita Perugia/Cagliari del 18.9.1999, valevole per
il Campionato Nazionale di Serie A, aveva colpito con una testata al volto I'avversario Macellari
Fabio in una zona lontana dall'azione di giunco.
Affermava il Giudice Sportivo che nella specie ricorrevano gli estremi voluti dalla norma
regolamentare, e cioè una condotta violenta di eccezionale gravità non rilevata dagli Ufficiali di
gara e tenuta in una zona del campo lontana dall'azione.
La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 109 del
24 settembre 1999).
Propone appello I'A.C. Perugia, adducendo l'insussistenza dei requisiti previsti dal
regolamento e la ricorrenza, nella specie, dell'attenuante della provocazione.
Osserva la C.A.F. che i requisiti richiesti dell'art. 9 comma 3 ter C.G.S. sono ricorren6 nel caso in
esame. Ed invero scopo della norma in concreto applicata è quello di assicurare la punizione di fatti
di condotta violenti posti in essere da tesserati nel recinto di giunco e sfuggiti al controllo degli
Ufficiali di gara.
È indubbio che Ba colpi il Macollari nel modo detto e che l'episodio sfuggito ai controllori, è
stato documentato alla Giustizia Sportiva con la ripresa televisiva: all'esito dell'esame del filmato è
manifesto che il calciatore del Perugia pose in essere un fatto di condotta violenta di eccezionale
gravità perché gratuito, brutale e realizzato in modo da scongiurare ogni eventuale difesa del
malcapitato avversario.
Appare altresì ingiustificato il ricorso a criteri semantici, basati sul reale significato da
attribuire alla locuzione adoperata dal Legislatore Federale di 'zona del campo lontana dall'azione di
giuoco .
Già i primi giudici hanno chiarito che il contatto di lontananza deve essere inteso in senso
non rigidamente spaziale, ma funzionale, sicché è "lontana", ai fini presenti, la condotta avulsa
dall'azione, in quanto posta in essere in una zona del campo che venga a trovarsi fuori dalla sfera di
diretta vigilanza dell'arbitro e dei suoi collaboratori.
Aggiungasi che il termine 'lontana' è di per sé relativo, giacché viene generalmente
adoperato unitamente ad un termine, espresso o sottinteso, di riferimento, sicché nella specie è usato
per indicare un atto 'distante' dall'azione di giunco, al di fuori del diretto controllo degli ufficiali di
gara.
Né è a parlarsi nella specie di provocazione, non ravvisandosi dallo stesso filmato alcunché
di scorretto che possa essere stato posto in essere dal malcapitato Macellari e possa aver provocato
la pretesa reazione.
La sanzione inflitta dovrà essere comunque ridotta per adeguarla ai criteri fin qui seguiti
dalla Giustizia Sportiva per punire casi analoghi; ed invero appare più proporzionata all'infrazione
la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Per questi motivi la C,A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto
dell'A.C. Perugia di Perugia, dduce a n. 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica
inflitta dai primi giudica al calciatore Ba Ibrahim e dispone la restituzione della tassa versata
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