F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C – RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA P.S.F. SANT’ELENA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARINI SIMONE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 27/D – Riunione del 6.5.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C - RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA P.S.F. SANT'ELENA AVVERSO LA DECLARATORIA DI
ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARINI SIMONE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 6.5.1999)
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 27/D - Riunione del
6.5.1999, accogliendo il ricorso proposto da Gallus Anna Maria avverso il tesseramento del figlio
minore Simone Martini, per la P.S.F. S.Elena, annullava il tesseramento e deferiva alla
Commissione Disciplinare il Presidente della società. avendo questi proceduto al tesseramento
stesso senza la firma di entrambi i genitori esercitanti la patria potestà sul minore, in violazione
dall'art. 39. 2° comma, delle N.O.I.F. e della Circolare 7.1t.1988 della F.I.G.C..
Avverso la decisione ha proposto reclamo la P.S.F. S.Elena, deducendo che non era richiesta
la firma congiunta di entrambi i genitori per il tesseramento del minore, in quanto per Ia lettura
congiunta dell'aA. 39 delle Norme Organizzative Interne e dall'art. 320 C.C.. il tesseramento di un
calciatore minorenne presso una società dilettantistica non aveva natura di etto di straordinaria
amministrazione, essendo privo di contenuto economico.
Deduceva, inoltre, che la Circolare del 7.11.88 era priva di efficacia vincolante per i soggetti
dell'Ordinamento federale e concludeva, pertanto. chiedendo che venisse dichiarato valido ed
efficace il tesseramento impugnato.
II reclamo è infondato e va respinto.
Le richieste di tesseramento di calciatori minori debbono essere sottoscritte, per consenso,
da entrambi i genitori esercenti la patria podestà, secondo il disposto della Circolare F.I.G.C. 7
novembre 1988, che ha impartito disposizioni agli uffici periferici sulla obbligatorietà delle firme di
entrambi gli esercenti la potestà genitoriale per i moduli di tesseramento dei calciatori minorenni.
Tale Circolare. che interpreta inequivocabilmente il disposto dall'art. 39, comma 2°. delle
N.O.I.F., pur non essendo fonte normativa primaria è comunque una disposizione dell'Ordinamento
sportivo, che, per la sua autonomia e specialità, prevale sull'Ordinamento generale e vincola tutti i
soggetti federali.
Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal P.S.F. Sant'Elena di
Ouartu Sant'Elena (Cagliari) ed ordina l'incartamento della relativa tassa.
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