F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI RIUNIONE DELL’8 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.P. PALENA AWERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI TOLLO CALCIO/REGLIO DEL 23.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 67 del 13.5.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI RIUNIONE DELL'8 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.P. PALENA AWERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI
TOLLO CALCIO/REGLIO DEL 23.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 67 del 13.5.1999)
L'A.S. Treglio impugnava innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Abruzzo la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Chieti
(Com. Uff. n. 21 del 4 febbraio 1999), con la quale veniva respinto il suo reclamo tendente ad
ottenere che venisse inflitta all'A.S. Amatori Tollo Calcio la punizione sportiva della perdita della
gara Amatori Tollo Caldo/Treglio, disputata il 23.11.1999 per il Campionato di 3' Categoria per
avere la società Amatori Tollo Calcio utilizzato sotto falso nome il calciatore Salvati Mariano, che
non aveva titolo a parteciparvi per essere stato squalificato per due gare.
La Commissione Disciplinare riteneva provata la pertecipazione del Salvati sotto falso nome alla
suddetta gara e, in accoglimento del reclamo, infliggeva all'A.S. Amatori Tollo Calcio la sanzione
della perdita della gara per 0 - 2, nonchè I'ammenda di L. 300.000.
Avverso tale decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 13 maggio 1999, l'A.P Polena
ha proposto appello a questa Commissione Federale sostenendo di essere legittimata ad impugnare
la suddetta delibera quale terzo portatore di interesse indiretto per essere stata superata nella
classifica del Campionato cui partecipa dall'A.S. Treglio a seguito della attribuzione della vittoria a
tavolino della gara da essa impugnata. Nel merito ha osservato che, contrariamente a quanto
affermato dalla Commissione Disciplinare, non poteva ritenersi falso un documento di identità
proveniente da Ente pubblico.
L'appello è inammissibile per mancanza di interesse diretto della ricorrente.
Ed invero, l'art. 23 n. t C.G.S. dichiara, tra l'altro, legittimate a proporre reclamo "le società .
. . che abbiano un interesse diretto al reclamo stesso".
Al secondo comma della stessa norma il Legislatore sportivo ha precisato che in ordine allo
svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto solo le società ed i loro tesserati che vi
hanno partecipato.
L'A.P. Polena è quindi terza rispetto alla gara in questione.
La tassa di reclamo deve essere incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 nn. 1 e 2 C.G.S.,
per mancanza di legittimazione, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.P. Palena di Palena
(Chieti) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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