F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI RIUNIONE DELL’8 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SC PALOMONTE SALERNITANA AWERSO DECISIONI MERITO GARA SCUOLA CALCIO VALSELE/SC PALOMONTE SALERNITANA DELL’1.4.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 61 del 27.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI RIUNIONE DELL'8 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SC PALOMONTE SALERNITANA AWERSO DECISIONI MERITO GARA SCUOLA CALCIO VALSELE/SC PALOMONTE SALERNITANA DELL'1.4.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 61 del 27.5.1999) L'A.S. S.C. Palomonte Salernitana ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 61 del 27 maggio 1999, con la quale ha rigettato il suo reclamo in ordine alla partecipazione del calciatore Freda Pasquale della Scuola Calcio Valsele alla gara Palomonte Salemitana/Scuola Calcio Valsele dell'1.4.1999, in posizione irregolare. II reclamo è inammissibile in quanto, attenendo alla regolarità della gara, non è stata osservata dalla ricorrente la disposizione concernente l'obbligo di contestuale invio di copia dei motivi d'appello alla società controparte, di cui all'att. 23 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. SC Palomonte Salemitana di Bivio Palomonte (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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