F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELLA POL. GIAMPAOLI TEAM ANCONA C5 E DEL CALCIATORE SEVERONI FRANCESCO AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n.34 del 3.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELLA POL. GIAMPAOLI TEAM ANCONA C5 E DEL CALCIATORE SEVERONI FRANCESCO AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n.34 del 3.12.1999) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 50 del 10 novembre 1999, infliggeva al calciatore Severoni Francesco, tesserato per la Polisportrva Giampaoli Team Ancona Calcio a Cinque, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, poiché, nel corso della partita Giampaoli Team Ancona/Arzignano Grifo del 6.11.1999, aveva atteso il secondo Arbitro e lo aveva strattonato con forza mentre questi si apprestava ad estrarre il cartellino rosso per l'espulsione, rivolgendogli nel contempo un'altra frase ingiuriosa. La Commissione Disciplinare, accogliendo parzialmente il reclamo della Polisportiva Giampaoli Team Ancona, riduceva a cinque gare effettive la squalifica del calciatore Francesco Severoni (Com. Uff. n. 34 del 3 dicembre 1999). Avverso tale decisione propongono appello la stessa Polisportiva Giampaoli Team Ancona ed il calciatore Severoni Francesco, deducendo l'eccessiva gravità della sanzione comminata rispetto all'infrazione commessa e l'eccessiva gravità della sanzione medesima rispetto alla complessiva durata del Campionato di Calcio a Cinque. Con una ulteriore memoria, ad integrazione dei motivi già presentata, la reclamante deduceva la contraddittorietà della decisione impugnata e l'omesso esame di circostanze decisive ai fini della decisione. Gli appelli sono parzialmente fondati. In punto di fatto la Commissione Disciplinare ha correttamente valutato le risultanze degli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il calciatore Severoni, a giunco fermo, dapprima rivolgeva una frase offensiva al secondo Arbitro e poi bloccava con la mano il braccio del medesimo al momento dell'estrazione del cartellino, strattonandolo con forza e reiterando il comportamento ingiurioso. Negli atti degli Ufficiali di gara, aventi comunque valore di tede privilegiata, non emerge alcuna contraddizione o discordanza. In particolare l'episodio violento che ha determinato la sanzione, avvenuto al 16° del secondo tempo, è stato riferito esclusivamente dal secondo Arbitro con estrema precisione e puntualità. Erroneamente la società reclamante ritiene, nei motivi aggiuntivi, che nello stesso minuto di giunco (16° del 2° tempo) lo stesso calciatore sia stato ammonito dall'Arbitro per simulazione, deducendo quindi una discordanza degli atti di gara. L'ammonizione del calciatore Severoni, infatti, come si evince chiaramente dal referto arbitrale, è avvenuto in una fase di giunco diversa e addirittura al 7° minuto del primo tempo. In ordine alla quantificazione della pena, tuttavia, la sanzione in concreto inflitta, sia pure ridotta dal secondo giudice, appare comunque ancora eccessiva rispetto alla effettiva gravità del fatto. Appare pertanto equo ridurre la sanzione a quattro giornate di squalifica. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla Pol. Giampaoli Team Ancona C5 e dal calciatore Severoni Francesco, li accoglie, riducendo a n. 4 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Severoni Francesco. Ordina la restituzione delle tasse versate.
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