F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE RIZZO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 17 dell’11.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE RIZZO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.2.2000 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17
dell'11.11.1999)
II calciatore Rizzo Salvatore ha proposto appello a questa C.A.F. tendente ad ottenere una
riduzione della sanzione della squalifica fino al 15.2.2000 inflittagli dalla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta (Com. Uff. n. 17 dell'11
novembre 1999) a margine delle decisioni adottate in merito alla gara Dara Cal- cio/Pontestura del
10.10.1999, a seguito di reclamo dall'U.S. Pontestura avverso la regolarità della gara medesima per
partecipazione del calciatore Rizzo in posizione irregolare.
L'appello è inammissibile.
Ed invero rileva il Collegio che l'art. 35 n. 4 lett d/d1 C.G.S. esclude la possibilità di
impugnazione delle squalifiche inferiori a mesi 12, quale risulta essere quella comminata al
calciatore appellante.
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1
C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Rizzo Salvatore ed ordina
l'incameramento della relativa tassa.
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