F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL REAL TUSCOLANO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA S. MARIA MOLE/REAL TUSCOLANO DEL 31.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 17 dell’11 .11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL REAL TUSCOLANO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA S. MARIA MOLE/REAL TUSCOLANO DEL 31.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 dell'11 .11.1999) La società Real Tuscolano Club proponeva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica reclamo avverso la regolarità della gara Nuova S. Maria delle Mole/ Real Tuscolano Club del Campionato Regionale Allievi, disputata il 31.10.1999, per la partecipazione del calciatore Nicola Bova in posizione irregolare in quanto squalificato perché espulso con provvedimento del Giudice Sportivo inserito nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 28.10.1999. II suddetto Giudice Sportivo di 2° Grado, considerato che con il Comunicato Ufficiale n. 16 veniva chiarito che il calciatore Bova era da "considerarsi in 3° ammonizione e non squalificato per una gara perché espulso" in relazione alla gara disputata il 24 ottobre (Nuova Tor Tre Teste/Nuova S. Maria delle Mole), respingeva il reclamo con il successivo Comunicato n. 17 del 17 novembre 1999. Avverso tale decisione la società Real Tuscolano Club ha adito questa Commissione d'Appello Federale, insistendo nella richiesta di vittoria della gara in questione, perché la rettifica non poteva avere influenza sulla posizione del Bova, il quale era stato espulso nella gara precedente (del 24.10.1999) e perché la rettifica stessa "...è stata pubblicata successivamente alla disputa della gara." Si osserva che tale argomentazione è frutto della lettura del primo provvedimento disciplinare (errato) emesso dal Giudice Sportivo, il quale aveva ritenuto il Bova espulso, mentre questi era stato invece solo ammonito dall'Arbitro della gara del 24 ottobre per proteste e non anche espulso. Con tempestività lo stesso Giudice aveva rilevato l'errore ed aveva provveduto alla correzione del provvedimento disciplinare che però non poteva che essere inserito nel Comunicato Ufficiale n. 16, pubblicato successivamente alla disputa della gara oggi in contestazione. Nessun addebito può essere mosso alla A.S. Nuova S. Maria delle Mole, avendo questa impiegato un calciatore non espulso nella gara precedente. La delibera impugnata non può essere annullata e di conseguenza il reclamo in esame va respinto. La tassa va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Real Tuscolano Club di Roma e dispone l'incameramento della tassa versata.
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