F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MATELICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA J.R.V.S. ASCOLI/MATELICA DEL 10.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 16 del 4.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. MATELICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA J.R.V.S.
ASCOLI/MATELICA DEL 10.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 16 del 4.11.1999)
All'esito della gara J.R.V.S. Ascoli/Matelica, disputata il 10.10.1999 nell'ambito del
Campionato di Promozione, Girone B, del Comitato Regionale Marche, terminata con il punteggio
di 1 a 1, il competente Giudice Sportivo assegnava la partita vinta alla S.S. Matelica con il risultato
di 0-2, ex art. 7 comma 5 C.G.S., per non aver avuto la J.R.V.S. Ascoli presente in campo due
calciatori nati dopo l'1.1.1980, anche se per brevissimo tempo (Com. Uff. n. 13 del 14 ottobre
1999).
Avverso tale decisione la J.R.V.S. Ascoli proponeva rituale reclamo, adducendo che,
nell'occasione, al momento della sostituzione fra il calciatore infradiciottenne Autiero ed il
calciatore Bonvecchi (21° del secondo tempo) per la ritardata autorizzazione del Direttore di gara e
che, in tale lasso di tempo, non si era determinata alcuna fattiva partecipazione del Bonvecchi alla
gara.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 4
novembre 1999, accoglieva il reclamo, confermando il risultato conseguito sul campo e ordinando
la restituzione della relativa tassa. La Commissione motivava la propria decisione nella misura del
lasso di tempo nel quale non vi era stata presenza contestuale di due calciatori infradiciottenni, nel
fatto che durante detto tempo si era svolta una sola azione d'attacco della J.R.V.S. Ascoli, senza
esito e della mancanza di una volontà di squadra di sottrarsi al disposto normativo.
Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Matelica, reiterando la propria richiesta di
aggiudicazione a "tavolino" della partita.
II gravame é fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Le disposizioni in materia di impiego di calciatori nati dall'1.1.1980 in poi prevedono
espressamente l'obbligo per le società di schierare tali calciatori sin dall'inizio della gara e per tutta
la sua durata, quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti.
Ciò premesso, si ribadisce il principio che spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire
se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono
verificati in campo e che il richiamo a decisioni assunte in presunte analoghe circostanze è
irrilevante poiché ogni fattispecie deve essere autonomamente valutata, nell'impossibilità di stabilire
un confronto tra episodi diversi ognuno dei quali presenta proprie caratteristiche e connotazioni.
Nel caso in esame, sino a quando il Direttore di gara, al quale compete autorizzare
l'effettuazione delle sostituzioni, non ha consentito l'ingresso in campo del secondo giocatore
infradiciottenne, la J.R.V.S. Ascoli ha giocato per circa un minuto con uno schieramento irregolare,
mentre il risultato era di parità e l'arbitro non è stato in grado di affermare se il giocatore subentrato
al calciatore infradiciottenne abbia preso parte al gioco durante detto periodo.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto
dalla S.S. Matelica di Matelica (Macerata), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del
Giudice Sportivo che infliggeva alla J.R.V.S. Ascoli la punizione sportiva della perdita per 0-2 della
suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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