F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 101/C dell’8.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 101/C dell'8.12.1999) Lo Sport Club Marsala 1912 in data 14.12.1999 ha preannunciato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 101/C dell'8 dicembre t999, con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica per una gara del campo di giunco inflittale dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 95/C dell'1 dicembre 1999) a seguito della gara Marsala 7972/Ancona del 28.11.1999. Con nota in data 7.12.1999 la società ha comunicato di rinunciare all'incontro del preannunciato ricorso. Preso atto di quanto sopra, la C.A.F. dichiara inammissibile, per rinuncia ai sensi dell'art. 23 n. 14 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dallo Sport Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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