F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BOLLENGO CHIAVERANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COGNE AOSTA G. ELTER/BOLLENGO CHIAVERANO DEL 24.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 17 dell’11.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BOLLENGO CHIAVERANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COGNE AOSTA G. ELTER/BOLLENGO CHIAVERANO DEL 24.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1999) II rapporto del Direttore di gara, relativamente all'incontro Cogne Aosta G. Elter/Bollengo Chiaverano del 24.10.1999, ricostruisce episodi di violenza ed intemperanza verificatisi nel corso della gara concretatisi sia in comportamenti antisportivi di taluni calciatori, sia nell'atteggiamento violento del pubblico (che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine); episodi di ulteriore e più marcata gravità, intervenuti dopo la gara, sono puntualmente ricostruiti dal rapporto arbitrale L'appello presentato dinanzi a questa C.A.F. dell'U.S. Bollengo Chiaverano non é ammissibile per quanto attiene le squalifiche inflitte ai calciatori Gedda Marco, Ferrero Aprato Claudio, all'allenatore Chion Ravera Dario e al massaggiatore Gervasi Roberto, ai sensi dall'art. 35 comma 4 lett. d/d1 C.G.S., in quanto trattasi di squalifiche o inibizioni inferiori a dodici mesi, del pari inammissibile è per quanto attiene la richiesta di ripetizione della gara oggetto del presente procedimento, ai sensi dall'art. 23 comma 5 C.G.S., per mancato invio alla controparte del ricorso. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dell'U.S. Bollengo Chiaverano di Bollengo (Torino), così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, per la parte inerente la richiesta di ripetizione della suindicata gara; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4lett. d/d1 C.G.S.. per la parte inerente le sanzioni della squalifica inflitte a calciatori e tesserati diversi; - ordina l'incameramento della relativa tassa.
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