• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. BERNABÈ CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PRECLUSIONE DA CARICHE SOCIALI E DA RESPONSABILITA E RAPPORTI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. PER ANNI
5, CON DECORRENZA DALL’11.3.1996, INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIOHE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN
RELAZIONE ALL’ARL 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 74/C del 10.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEI SIGG.RI BERNABÈ CLAUDIO E OSSOLA GIANPAOLO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA CARICHE SOCIALI E DA RESPONSABILITA’ E
RAPPORTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA F.I.G,C.
PER ANNI 5, CON DECORRENZA DALL’11.3.19%, LORO INFLITTA, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART- 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 7MC del
10.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. BERNABÈ CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PRECLUSIONE DA CARICHE SOCIALI E DA RESPONSABILITA E RAPPORTI
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. PER ANNI
5, CON DECORRENZA DALL'11.3.1996, INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIOHE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN
RELAZIONE ALL'ARL 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 74/C del 10.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEI SIGG.RI BERNABÈ CLAUDIO E OSSOLA GIANPAOLO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA CARICHE SOCIALI E DA RESPONSABILITA' E
RAPPORTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA F.I.G,C.
PER ANNI 5, CON DECORRENZA DALL'11.3.19%, LORO INFLITTA, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART- 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 7MC del
10.11.1999)
Su deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C contestava a Grigolli Giorgio, presidente dall'A.C. Trento, Bernabè Claudio,
vice-presidente dall'A.C. Trento, Lunelli Giancarlo, Zorzi Renato, Massaggia Aurelio, Ossola
Gianpaolo, tutti consiglieri dall'A.C. Trento, Argenta Mario, Paoli Marcello e Pizzinini Roberto, ex
consiglieri dall'A.C. Trento, Molinari Claudio, direttore generale dall'A.C. Trento, nelle loro
rispettive qualità, la violazione di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'att. 21 commi 2 e 3
N.O.I.F., tra I'altro, in particolare, perché I'A.C. Trento s.r.l. aveva piú volte operato in maniera non
conforme a quanto stabilito dalle raccomandazioni contabili predisposte dalla FI.G.C., non
ottemperando abrasi alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, per i provvedimenti
previsti dell'art. 2447 Cod. Civ. come indicato con rilievo scritto del 2.6.1995 della stessa F.I.G.C.,
ove peraltro si richiamava la società per un artifizio contabile rivolto all'occultamento di perdite di
esercizio.
All'esito del relativo procedimento. l'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 74/C del 10 novembre 1999, infliggeva a Grigolli Giorgio, Bernabé Claudio, Lunelli
Giancarlo, Zorzi Renato, Massaggia Aurelio, Ossola Gianpaolo, Argenta Mario, Paoli Marcello e
Pizzinini Roberto la preclusione da cariche sociali e da responsabilità e rapporti nell'ambito delle
attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. per anni cinque a decorrere dall'11.3.1996. La detta
Commissione, tra l'altro, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di Molinari Claudio per
intervenuta prescrizione.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli dinanzi a questa Commissione
Federale Bernabé Claudio e Ossola Gianpaolo.
Osserva la C.A F che le proposte impugnazioni devono essere riunite per evidenti motivi di
connessione.
Ció posto, rileva preliminarmente che infondate appaiono le eccezioni di prescrizione degli
addebiti e di incompetenza della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C.
Ed invero la sentenza dichiarativa di fallimento dall'A.C. Trento risale alla data dell'11.3.1996
(stagione sportiva 1995/1996), sicché la stagione 1999/2000 dovrà ritenersi la quarta successiva,
utile per la celebrazione del presente procedimento; pacifica è altresì la competenza del primo
giudice Vero è infatti che il Trento, all'atto della pronuncia di quella sentenza, militava nel
Campionato Nazionale Dilettanti, ma è noto che per espressa previsione dall'art. 21 comma 3
N.O.I.F. la condotta dei dirigenti della società, in caso di dichiarazione di fallimento, va considerata
con riferimento anche al biennio precedente, e che nella specie il Trento risultava aver militato, in
quel periodo, nel Campionato di Serie C2. Tanto radica la competenza della Commissione
Disciplinare adita, a mente dall'art. 22 C.G.S..
Quanto al merito, osserva la C.A.F. che la documentazione acquisita agli atti dimostra senza
possibilità di dubbio la responsabilità degli attuali appellanti sia in ordine all'artificio contabile
diretto ad occultare perdite di esercizio, che risulta accuratamente esplicitato nella relazione del
curatore fallimentare, sia In ordine alla mancata convocazione dell'assemblea straordinaria per i
provvedimenti previsti dell'art. 2447 Cod. Civ., si come indicato con rilievo scritto del 2.6.1995
della stessa F.I.G.C..
L'infondatezza dei gravami comporta il rigetto dei reclami ed il conseguente incameramento
delle relative tasse.
Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come innanzi proposti dai Sigg.ri Bernabé
Claudio e Ossola Gianpaolo, li respinge e ordina l'incameramento delle relative tasse.
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5, CON DECORRENZA DALL’11.3.1996, INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
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SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA CARICHE SOCIALI E DA RESPONSABILITA’ E
RAPPORTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA F.I.G,C.
PER ANNI 5, CON DECORRENZA DALL’11.3.19%, LORO INFLITTA, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART- 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 7MC del
10.11.1999)"