F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S.I. URBINELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVIS MONTECALVO/URBINELLI DEL 9.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 17 dell’11.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S.I. URBINELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVIS
MONTECALVO/URBINELLI DEL 9.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in accoglimento
del reclamo della società Avis Montecalvo, infliggeva, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17
in data 11 novembre 1999, alla società U.S.I. Urbinelli la punizione sportiva della perdita della gara
Avis Montecalvo/U.S.I. Urbinelli, disputata il 9.10.1999, con il punteggio di 0-2, perché ritenuta
irregolare la partecipazione del calciatore Ghiselli Davide, al quale era stata inflitta la squalifica per
una gara con il Com. Uff. n. 8 del 6.10.1999; il calciatore veniva ulteriormente sanzionato con 15
giorni di squalifica.
La società U.S.I. Urbinelli ha inoltrato ricorso a questa Commissione d'Appello Federale
sostenendo che il calciatore Ghiselli Davide era stato espulso nel corso della gara del Campionato
Juniores Ponte Rio/U.S.I. Urbinelli, disputata il 25.9.1999, per somma di ammonizioni; egli,
pertanto, per l'automatismo della sanzione non veniva impiegato nella successiva gara del suddetto
Campionato, disputata il 2 ottobre contro la società S. Veneranola.
Tale squalifica veniva poi riportata nel Comunicato n. 8 del 5 ottobre con riferimento
appunto al provvedimento di espulsione adottato dall'arbitro nella gara del 25.9.1999.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata con il ripristino del
risultato acquisito sul campo e della conseguente squalifica per giorni 15 inflitta al Ghiselli per la
presunta irregolare partecipazione alla gara del 9.10.1999.
II reclamo è fondato e merita accoglimento.
È ormai ius receptum, in applicazione di norma regolamentare, che l'espulsione di un
calciatore dal campo di giunco comporta la squalifica automatica per una giornata senza necessità
della declaratoria del Giudice Sportivo.
Da tale disposizione discende che la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale da parte di
quest'ultimo non ha valore di atto costitutivo della squalifica, ma soltanto di atto
dichiarativo.
Le società, pertanto, sono obbligate a non impiegare il calciatore nella gara immediatamente
successiva a quella in cui è stato espulso. L'osservanza di tale disposizione ha, giustamente, indotto,
nel caso in esame, la società U.S.I. Urbinelli a non fare scendere in campo nella successiva gara, in
data 5 ottobre, il calciatore Ghiselli, espulso nel corso della gara del 2 ottobre.
A seguito delle suddette argomentazioni, la partecipazione del Ghiselli alla gara in
contestazione, disputata dalla società U.S.I. Urbinelli contro I'Avis Montecalvo, era regolare e
vanno quindi annullati tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, con la
conferma del risultato acquisito in campo.
La tassa di reclamo va restituita.
Per i suesposti motivi, la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto
dall'U.S.I. Urbinelli di Montelabbate (Pesaro), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato
di 2-6 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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