F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C – RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE PIRINA COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 18 del 25.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C - RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE PIRINA COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 18 del 25.11.1999) II calciatore Pirina Cosimo ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, di cui al C.U. n. 18 del 25 novembre 1999, con la quale gli veniva confermata la squalifica fino al 31.5.2003 inflittagli dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Sassari (Com. Uff. n. 35 del 20 maggio 1999). II ricorrente, come già sostenuto nel precedente grado di giudizio, ribadisce di non essere stato I'autore del fatto violento (calcio alla mano ed alle coscia) nei confronti dellI'Arbitro della gara Molara /Gruppo A Calcio del 16.5.1999, indicando come colpevole il compagno di squadra Murgia Domenico. Va al riguardo rilevato che l'Arbitro, personalmente sentito dai giudici di 2° grado, ha confermato di aver, con assoluta certezza, riconosciuto nel Pirina il calciatore che lo aveva colpito, ribadendo così quanto già riportato nel referto gara, che, in quanto assistito, come noto, da fede privilegiata, costituisce prova inconfutabile della responsabilità del Pirina e pertanto il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Pirina Cosimo e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it