F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C – RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, A CARICO DEI SIGG.RI FANTI CARMINE E PAPAVERONE ROBERTO, GIA AMMINISTRATORI UNICI DELL’A.S. LATINA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 21 COMMI 1 E 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 30 del 26.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C - RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI
PROPRIO DEFERIMENTO, A CARICO DEI SIGG.RI FANTI CARMINE E PAPAVERONE
ROBERTO, GIA AMMINISTRATORI UNICI DELL'A.S. LATINA S.R.L., PER VIOLAZIONE
DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 21 COMMI 1 E 3 N.O.I.F. (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 30 del
26.11.1999)
Con decisione pubblicata in data 26.11.1999 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti, in relazione al deferimento del Procuratore Federale a carico dei Sigg. Fanti Carmine e
Papaverone Roberto (già Amministratori unici della A.S. Latina s.r.l.) per violazione dell'artt.
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21 commi t e 3 delle N.O.I.F., ha
accolto il deferimento stesso e per l'effetto ha inibito a Fanti Carmine ed a Papaverone Roberto di
ricoprire la qualifica di dirigente nonché di avere responsabilità nell'ambito delle attività sportive
organizzate dalla F I.G.C.
Avverso detto provvedimento ha proposto appello il Procuratore Federale chiedendo che la
C.A.F., in parziale riforma della decisione appellata, voglia irrogare a carico di Fanti Carmine e di
Papaverone Roberto, in luogo della inibizione di cui al provvedimento impugnato, la preclusione ad
essere dirigenti e ad avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate
dalla F.I.G.C.".
L'appellante censura l'asserita erroneità della sanzione inflitta in quanto nel sistema della
giustizia sportiva non esisterebbe l'istituto dell'inibizione a tempo indeterminato essendo l'inibizione
stessa, ai sensi dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, prevista per una durata massima di anni
5. Nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione I'art. 21 comma 3 delle N.O.I.F che
prevede nelle situazioni e per i fatti di cui all'attuale procedimento la preclusione a tempo
indeterminato a ricoprire incarichi di dirigenti e ad avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle
attività sportive organizzate dal F I.G.C..
L'appello é infondato e la decisione impugnata dovrà essere confermata anche se questa
Commissione d'Appello ritiene opportuno puntualizzare taluni aspetti della problematica alla quale
l'annullamento si riferisce.
Si deve innanzitutto rilevare che è esatta l'osservazione dell'appellante secondo cui
l'inibizione prevista dell'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva è un'inibizione temporanea che non
può ai sensi del n. 2 dall'art. 9 superare la durata di anni 5.
Senonché nella specie la Commissione Disciplinare non ha fatto riferimento all'inibizione prevista
dalla lettera e) n. 1 ed al n. 2 del ricordato art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, ma ha applicato,
come si legge nel dispositivo della decisione impugnata, l'art. 21 delle N.O.I.F. ed in particolare il n.
2 del suddetto articolo nella parte in cui stabilisce che "non possono essere dirigenti, né avere
responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., gli
amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società a cui sia stata
revocata l'affiliazione a termini dall'art. 16".
Questa norma prevede una vera e propria preclusione e ad essa è stata fatto richiamo nel
provvedimento impugnato per l'espressa dizione del n. 3 dall'art. 21 che parifica il caso che forma
oggetto della decisione (sentenza dichiarativa di fallimento) alla revoca dell'affiliazione di cui al
suddetto n. 2.
La sanzione è stata applicata sul presupposto che i dirigenti ricoprivano la qualifica di
amministratori nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento.
Ora, a parte la questione terminologica, non c'è dubbio che nella specie si sia ritenuta applicabile
una norma (e cioè quella che risulta dal combinato disposto dei numeri 2 e 3 dell'ari 21 N.O.I.F.)
che espressamente prevede la sanzione della preclusione non soggetta a limiti temporali.
Del resto I'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, pur regolamentando le sanzioni a carico di
dirigenti, soci e tesserati, non contiene alcun riferimento alla preclusione, la quale più che una
sanzione in senso stretto è un effetto automatico della sussistenza di determinate situazioni previste
dal n. 2 dall'art. 21 delle N.O.I.F. applicabile nella specie).
Ne consegue che esattamente è stata inquadrata la fattispecie nell'ambito dall'art. 21 ed è
stata perciò applicata la preclusione di cui al numero 3 della suddetta norma.
Gli effetti della preclusione non possono che essere a tempo indeterminato come del resto
risulta dalla decisione impugnata
In relazione a quanto precede la Commissione d'Appello Federale rigetta l'appello. Per
questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale.
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