F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C – RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, A CARICO DEI SIGG.RI FANTI CARMINE E PAPAVERONE ROBERTO, GIA AMMINISTRATORI UNICI DELL’A.S. LATINA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 21 COMMI 1 E 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 30 del 26.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C - RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, A CARICO DEI SIGG.RI FANTI CARMINE E PAPAVERONE ROBERTO, GIA AMMINISTRATORI UNICI DELL'A.S. LATINA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 21 COMMI 1 E 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 30 del 26.11.1999) Con decisione pubblicata in data 26.11.1999 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, in relazione al deferimento del Procuratore Federale a carico dei Sigg. Fanti Carmine e Papaverone Roberto (già Amministratori unici della A.S. Latina s.r.l.) per violazione dell'artt. comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21 commi t e 3 delle N.O.I.F., ha accolto il deferimento stesso e per l'effetto ha inibito a Fanti Carmine ed a Papaverone Roberto di ricoprire la qualifica di dirigente nonché di avere responsabilità nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F I.G.C. Avverso detto provvedimento ha proposto appello il Procuratore Federale chiedendo che la C.A.F., in parziale riforma della decisione appellata, voglia irrogare a carico di Fanti Carmine e di Papaverone Roberto, in luogo della inibizione di cui al provvedimento impugnato, la preclusione ad essere dirigenti e ad avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C.". L'appellante censura l'asserita erroneità della sanzione inflitta in quanto nel sistema della giustizia sportiva non esisterebbe l'istituto dell'inibizione a tempo indeterminato essendo l'inibizione stessa, ai sensi dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, prevista per una durata massima di anni 5. Nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione I'art. 21 comma 3 delle N.O.I.F che prevede nelle situazioni e per i fatti di cui all'attuale procedimento la preclusione a tempo indeterminato a ricoprire incarichi di dirigenti e ad avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dal F I.G.C.. L'appello é infondato e la decisione impugnata dovrà essere confermata anche se questa Commissione d'Appello ritiene opportuno puntualizzare taluni aspetti della problematica alla quale l'annullamento si riferisce. Si deve innanzitutto rilevare che è esatta l'osservazione dell'appellante secondo cui l'inibizione prevista dell'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva è un'inibizione temporanea che non può ai sensi del n. 2 dall'art. 9 superare la durata di anni 5. Senonché nella specie la Commissione Disciplinare non ha fatto riferimento all'inibizione prevista dalla lettera e) n. 1 ed al n. 2 del ricordato art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, ma ha applicato, come si legge nel dispositivo della decisione impugnata, l'art. 21 delle N.O.I.F. ed in particolare il n. 2 del suddetto articolo nella parte in cui stabilisce che "non possono essere dirigenti, né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società a cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dall'art. 16". Questa norma prevede una vera e propria preclusione e ad essa è stata fatto richiamo nel provvedimento impugnato per l'espressa dizione del n. 3 dall'art. 21 che parifica il caso che forma oggetto della decisione (sentenza dichiarativa di fallimento) alla revoca dell'affiliazione di cui al suddetto n. 2. La sanzione è stata applicata sul presupposto che i dirigenti ricoprivano la qualifica di amministratori nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento. Ora, a parte la questione terminologica, non c'è dubbio che nella specie si sia ritenuta applicabile una norma (e cioè quella che risulta dal combinato disposto dei numeri 2 e 3 dell'ari 21 N.O.I.F.) che espressamente prevede la sanzione della preclusione non soggetta a limiti temporali. Del resto I'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, pur regolamentando le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati, non contiene alcun riferimento alla preclusione, la quale più che una sanzione in senso stretto è un effetto automatico della sussistenza di determinate situazioni previste dal n. 2 dall'art. 21 delle N.O.I.F. applicabile nella specie). Ne consegue che esattamente è stata inquadrata la fattispecie nell'ambito dall'art. 21 ed è stata perciò applicata la preclusione di cui al numero 3 della suddetta norma. Gli effetti della preclusione non possono che essere a tempo indeterminato come del resto risulta dalla decisione impugnata In relazione a quanto precede la Commissione d'Appello Federale rigetta l'appello. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale.
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