F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C – RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.S. JUNIOR ANCONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIOR ANCONA /ANKON DORICA POSATORA DELL’11.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 17 del 78.11 .1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C - RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA A.S. JUNIOR ANCONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
JUNIOR ANCONA /ANKON DORICA POSATORA DELL'11.10.1999 PER PARTECIPAZIONE
DI CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.
17 del 78.11 .1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 13 del 20 ottobre 1999, il Giudice Sportivo presso il
Comitato Provinciale di Ancona del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo su
reclamo proposto dalla A.P. Ankon Dorica Posatora, accertava che alla gara Junior Ancona/Ankon
Dorica Posatora aveva partecipato il calciatore Mensur Halimi, nato nel 1986, anziché nel 1987,
come risultava dal cartellino, e quindi non in regola con l'età prevista per tale tipo di
manifestazione. Conseguentemente infliggeva alla A.S. Junior Ancona, fra l'altro, la punizione
sportiva della perdita della gara.
Avverso tale decisione reclamava dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica la società sanzionata,
sostenendo in via preliminare che, per il tipo di infrazione denunciato, la controparte avrebbe
dovuto adire non il Giudice Sportivo di 1 ° grado, ma quello sovraordinato, ai sensi dall'art. 37
C.G.S.; nel merito, affermava la propria buona fede, avendo tesserato il calciatore alla stregua dei
dati forniti dalla famiglia di appartenenza.
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 17 del 18 novembre 1999, il Giudice Sportivo di 2°
Grado rigettava il reclamo, rilevando che correttamente la A.P. Ankon Dorica Posatora aveva adito
quello di 1° grado, ai sensi dall'art. 18 C.G.S..
Si appella ora a questa Commissione l'A.S. Junior Ancona, ribadendo le argomentazioni già
prospettata nelle precedenti sedi disciplinari.
L'appello è fondato.
L'art. 18 comma 4 C.G.S. attribuisce al Giudice Sportivo di prima istanza la cognizione dei
reclami sulla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, con l'eccezione,
tuttavia, di quanto prevede I'art. 37 comma 3, il quale, disciplinando l'attività dilettantistica in
ambito regionale e quella del Settore Giovanile e Scolastico, stabilisce che i reclami avverso la
posizione dei tesserati partecipanti a gare siano, invece, direttamente inoltrati al Giudice Sportivo di
2° Grado, nel rispetto della diversa procedura ivi descritta. Procedura che, nel caso in esame, l'A.P.
Ankon Dorica Posatora - che evidentemente si era rifatta a quella dall'art. 18 C.G.S. - non ha
rispettato.
L'accertata incompetenza del giudice adito e l'inosservanza delle prescrizioni regolamentari
comportano dunque l'annullamento di entrambe le delibare adottate dai Giudici Sportivi.
Poiché, tuttavia, l'originario reclamo venne proposto nei termini regolamentari, gli atti
vanno trasmessi al Giudice Sportivo di 2° Grado per il suo esame e le conseguenti decisioni.
La tassa deve essere restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S.
Junior Ancona di Ancona, annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., le impugnate delibere, per
incompetenza del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, a norma degli artt. 18 n. 4 e 37 n. 3 C.G.S., con rinvio degli atti al
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il detto Comitato per l'esame del reclamo 13.10.1999 dell'A.P.
Ankon Dorica Posatora avverso la regolarità della suindicata gara. Dispone la restituzione della
tassa versata.
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