F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C – RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTER S. AGATA/MONTORO INFERIORE DEL 10.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 32 del 18.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 17/C - RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
INTER S. AGATA/MONTORO INFERIORE DEL 10.10.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del 18.11.1999)
La Pol. Montoro Inferiore sporgeva reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania, sostenendo che alla gara Inter S. Agata/Montoro Inferiore (disputata
il 10.10.1999 per il Campionato di 1° Categoria) aveva partecipato il calciatore Pennetti Giuseppe,
in posizione irregolare. Costui, intatti, era stato posto in lista di svincolo dalla società di originaria
appartenenza, ma come da C.U. n. 19 del 4.10.1999, sulla regolarità dello svincolo erano stati
disposti accertamenti, previa sospensione della sua validità e con inibitoria della utilizzazione dei
calciatori ivi elencati, fin tanto che, con ulteriore comunicato ufficiale, non si fosse data notizia
dell'accertata regolarità della lista. Tale notizia era stata data con il C.U. n. 27 del 4.11 .1999 e,
pertanto la partecipazione del Pennetti alla gara suindicata, svoltasi in precedenza, doveva ritenersi
non regolare.
La Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n. 32 del 18 novembre 1999,
respingeva il reclamo, rilevando che la lista di svincolo era stata dichiarata regolare con decorrenza
8.7.1999; conseguentemente, il Pennetti era in regolare posizione di tesseramento al momento della
partecipazione alla gara.
Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la Pol. Montoro Inferiore,
sostenendo che, come del resto reso noto dal Comitato Regionale, solo la pubblicazione dell'esito
delle indagini sulla correttezza della lista di svincolo, avrebbe autorizzato I'utilizzazione in gare
ufficiali del Pennetti; tale pubblicazione, difatti, era l'unico e consueto strumento di informazione
(nonché di decorrenza di validità) di tutte le decisioni adottate dai competenti Organismi federali. E
pertanto chiedeva l'assegnazione della gara a suo favore, in applicazione dall'art. 7 C.G.S.
L'appello è infondato.
È evidente che una volta accertata la regolarità della lista di svincolo, la validità del
tesseramento non potesse che ricollegarsi alla data di inserimento dei calciatori nella lista stessa; le
indagini svolte, invero, hanno avuto valore meramente ricognitivo della originaria validità della lista
e, conseguentemente, il riconoscimento del tesseramento aveva validità ex tunc. La pubblicazione
sul comunicato ufficiale aveva, nella specie, solo la funzione di rendere nota la posizione del
calciatore, non già di influire sulla decorrenza della validità del tesseramento, riconosciuta
dall'apposito Ufficio, anche se può ben comprendersi che la società appellante sia stata tratta in
inganno dalla iniziale comunicazione del Comitato Regionale Campania, il quale invece - del tutto
illegittimamente - subordinava la possibilità di impiego dei calciatori svincolati non già all'accertata
regolarità dello svincolo, ma alla pubblicazione dell'esito degli accertamenti sul bollettino. In ogni
caso, deve ribadirsi la regolarità della partecipazione del Pennetti alla gara in esame.
L'appello deve dunque essere respinto, con incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi, la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Montoro
Inferiore di Montoro Inferiore ed ordina incamerarsi la tassa versata
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