F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. VILLASANTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLASANTA/ORENO DEL 9.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 del 25.6 1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. VILLASANTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLASANTA/ORENO DEL 9.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 25.6 1999) Al 29° del secondo tempo della gara Villasanta/Oreno del 9,5.1999, valida per il Campionato di 2a Categoria, il calciatore Salvatore Peluso, capitano dall'A.C. Villasanta, veniva espulso per proteste. L'arbitro riferiva nel referto di averlo seguito con lo sguardo fino all'abbandono del terreno di giunco e di essersi assicurato che lo stesso si dirigesse verso gli spogliatoi, rilevando tuttavia, al 34° minuto, che il calciatore risultava ancora "inspiegabilmente" in campo, intento a giocare. A seguito di reclamo della Associazione Calcio Oreno, II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Monza annullava la gara, ordinandone la ripetizione (Com. Uff. n. 35 del 20 maggio 1999). Avverso la decisione proponeva reclamo la stessa Società Oreno chiedendo la vittoria per 0- 2 a causa dell'illegittima presenza in campo per cinque minuti del calciatore Peluso. La Commissione Disciplinare. ritenuto che non vi era stato errore tecnico dell'arbitro e che la permanenza in campo di un calciatore espulso costituiva violazione dell'art.7 n. 5 C.G.S., comminava all'A.C. Villasanta la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Com. Uff. n. 48 del 25 giugno 1999). Contro quest'ultima decisione propone ora appello I'A.C. Villasanta, deducendo che l'arbitro aveva commesso un errore tecnico, non accertandosi, al momento dell'espulsione del Peluso, del passaggio della fascia di capitano ad altro calciatore. Rilevava, inoltre, che l'A.C. Oreno aveva proposto il secondo reclamo alla Commissione Disciplinare prima della ripetizione della gara ordinata dal primo giudice. L'appello è infondato e va rigettato. Come correttamente ha argomentato la Commissione Disciplinare, nella specie non è ravvisabile alcun errore tecnico dell'arbitro, emergente dal rapporto arbitrale, che possa giustificare la ripetizione della gara. II Direttore di gara ha espulso correttamente il calciatore, annotando l'espulsione sul referto e si è accertato che questi lasciasse effettivamente il terreno di giunco, seguendolo con lo sguardo fino all'ingresso negli spogliatoi. II fatto che l'arbitro non abbia rilevato il passaggio della fascia di capitano ad altro calciatore può costituire una disattenzione, ma certo non costituisce un errore tecnico che abbia avuto influenza sulla regolarità della gara, valutabile ai sensi dall'art. 7 n. 4 C.G.S.. La permanenza in campo per più di cinque minuti di un calciatore regolarmente espulso dall'arbitro costituisce un evento attribuibile direttamente al calciatore medesimo e alla sua società di appartenenza per responsabilità oggettiva. La valutazione dell'incidenza del calciatore sul risultato della partita, come esattamente rilevato nella decisione impugnata, non pu0 trovato ingresso nel giudizio, trattandosi nel caso in specie di violazione di carattere formale che non consente apprezzamenti sull'entità della trasgressione e che comporta "de jure" la punizione sportiva della perdita della gara, secondo la previsione dell'art.7 comma 5° C.G.S.. Va tuttavia rilevato che la permanenza in campo di un calciatore in più per circa cinque minuti, sul risultato allo stato di 0 a 0, non può non avere avuto una influenza decisiva sulla gara. Per quanto concerne il secondo motivo di appello appare del tutto ininfluente. ai tini della regolarità formale della procedura sportiva, il fatto, tra l'altro privo di riscontri obiettivi, che la controparte abbia proposto reclamo in via cautelativa prima della ripetizione della gara disposta dal primo giudice. L'A.C. Oreno, infatti, si è avvalsa legittimamente della facoltà di presentare reclamo prevista dall'art.26 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Villasanta di Villasanta (Milano) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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