F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. RDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS ANDRIA/PESCARA DEL 23.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 432 dell’11.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. RDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS ANDRIA/PESCARA DEL 23.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 432 dell'11.6.1999) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, sulla base del rapporto ufficiale del Direttore di gara - che ha descritto gli incidenti verificatisi in campo e subito dopo la fine delta gara Fidelis Andria/Pescara del 23.5.1999 e ne ha sottolineato la 'speciale gravità, con particolare riguardo all'aggressione subita dall'Arbitro a gara terminata -, ha di conseguenza inflitto all'A.S. Fidelis Andria la sanzione della squalifica del campo per cinque giornate effettive di gara (Com. Uff. n. 404 del 26 maggio 1999). Decidendo in merito al reclamo presentato dall'A.S. Fidelis Andria, la competente Commissione Disciplinare ha parzialmente accolto le doglianze della società ricorrente in ordine all'entità della sanzione, riducendo a quattro giornate la squalifica del campo (Com. Uff. n. 432 dell'11 giugno 1999). Con l'atto di appello proposto dinanzi a questa Commissione Federale, la Fidelis Andria pone in risalto alcuni elementi di fatto: il comportamento del dirigente della Fidelis Andria, Felice Matera, che 'subito dopo il fischio finale si è fattivamente adoperato per proteggere l'arbitro, accompagnandolo (insieme ad un altro dirigente) sino al rientro negli spogliatoi; il confronto con alcuni precedenti rintracciabili nella giurisprudenza sportiva (con riferimento in particolare alle sanzioni inflitte alla Società Cremonese dal Giudice Sportivo in merito alla gara Cremonese/Reggiana del 7.2.1999); la valutazione della aggravante della recidiva che non ha tenuto conto (secondo l'atto di appello) della distinzione fra fatti implicanti la responsabilità diretta ed eventi che comportano la responsabilità oggettiva. Questa Commissione d'Appello Federale, lette le motivazioni dell'appello e sulla base di una attenta ponderazione delle determinazioni precedenti degli Organi della giustizia sportiva, ritiene di confermare le valutazioni della Commissione Disciplinare in ordine alla gravità dei fatti; di non accogliere le motivazioni recate dall'atto di appello in ordine alla pretesa illegalità e contraddittorietà delle decisioni assunte in primo e secondo grado; ritiene, per altro verso, di poter riconsiderare il rapporto tra gravità dei fatti e sanzione inflitta, pervenendo alla decisione di ridurre da quattro a tre giornate la sanzione della squalifica del campo di gara dell'A.S. Fidelis Andria. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari), riduce a n. 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica del campo di giunco inflitta dai primi giudici alla società reclamante. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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