F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C – RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA F.C. JUVE SCALA MARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVE SCALA MARINA/POZZOGOTTESE IDRIA 76 DEL 9.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 10.6.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C - RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA F.C. JUVE SCALA MARINA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA JUVE SCALA MARINA/POZZOGOTTESE IDRIA 76 DEL 9.5.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 10.6.1999)
Con decisione pubblicata nel C.U. n. SS del 10 giugno 1999. la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia - deliberando in merito al reclamo proposto dalla Pol.
Pozzogottese Idria 76 avverso la regolarità della gara Juve Scala Marina/Pozzogottese Idria 76,
svoltasi il 9.5.1999 per il Campionato di 2a Categoria - ritenuto che alla medesima la societ8 Juve
Scala Marina avesse fatto partecipare, sotto falso nome, un proprio tesserato squalificato ed un
tesserato per altra società, applicava, fra l'altro, ai danni della medesima la punizione sportiva della
perdita della gara, ai sensi dall'art. 7 C.G.S..
Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la società Juve Scala Marina,
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, che la Pol. Pozzogottese Idria aveva
rivolto alla Commissione Disciplinare, anziché al Giudice Sportivo, come avrebbe imposto una
corretta lettura dell'art.78 comma 4 C.G.S.; e, nel merito, deducendo la sommarietà e inadeguatezza
degli accertamenti svolti in merito alle pretese irregolarità che le venivano addebitate, nonché il
mancato rispetto, da parte dell'arbitro, delle procedure di accertamento dell'identità dei calciatori.
Conseguentemente, chiedeva l'annullamento della delibera impugnata.
L'appello è infondato.
L'eccezione preliminarmente esposta dall'appellante - pur pregevolmente sviluppata - non
tiene conto della circostanza che, in via generale e per tutta l'attività calcistica svolta a livello
dilettantistico, la normativa concernente reclami su irregolarit8 di gare comunque rapportabili a
posizioni di chi vi partecipa, non è quella dell'art.l8, ma dall'art. 37 C.G.S.; con la conseguenza che
legittimamente il reclamo venne rivolto alla Commissione Disciplinare, che ritualmente lo decise.
Tale eccezione è quindi infondata.
Altrettanto va detto per il merito dell'appello. Anche concedendo che l'arbitro, più
opportunamente, una volta sollecitato dalla società avversaria ad accertare la reale identità di due
calciatori che partecipavano alla gara in questione durante l'intervallo, avrebbe potuto e dovuto
procedere ad immediata verifica, non può poi negarsi che quanto avvenuto al termine dell'incontro
(con precipitosa fuga dei due calciatori cui il Direttore di gara aveva rivolto l'invito a raggiungerlo
nello spogliatoio per una indagine personale), unitamente a quanto l'arbitro constatò comunque de
visu (difformità fisica evidente tra uno di costoro e i dati emergenti dalla tessera; verosimile
alterazione del documento di riconoscimento dell'altro) siano prova sufficiente della irregolare
partecipazione all'incontro de quo, da parte di un calciatore squalificato e di un altro che non aveva
titolo, essendo tesserato per altra società.
La delibera impugnata è quindi meritevole di integrale conferma. La tassa dell'appello va
incamerata.
Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla F.C. Juve Scala
Marina di Torregotta (Messina) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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