F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C – RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA F.C. JUVE SCALA MARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVE SCALA MARINA/POZZOGOTTESE IDRIA 76 DEL 9.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 10.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C - RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA F.C. JUVE SCALA MARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVE SCALA MARINA/POZZOGOTTESE IDRIA 76 DEL 9.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 10.6.1999) Con decisione pubblicata nel C.U. n. SS del 10 giugno 1999. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - deliberando in merito al reclamo proposto dalla Pol. Pozzogottese Idria 76 avverso la regolarità della gara Juve Scala Marina/Pozzogottese Idria 76, svoltasi il 9.5.1999 per il Campionato di 2a Categoria - ritenuto che alla medesima la societ8 Juve Scala Marina avesse fatto partecipare, sotto falso nome, un proprio tesserato squalificato ed un tesserato per altra società, applicava, fra l'altro, ai danni della medesima la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dall'art. 7 C.G.S.. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la società Juve Scala Marina, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, che la Pol. Pozzogottese Idria aveva rivolto alla Commissione Disciplinare, anziché al Giudice Sportivo, come avrebbe imposto una corretta lettura dell'art.78 comma 4 C.G.S.; e, nel merito, deducendo la sommarietà e inadeguatezza degli accertamenti svolti in merito alle pretese irregolarità che le venivano addebitate, nonché il mancato rispetto, da parte dell'arbitro, delle procedure di accertamento dell'identità dei calciatori. Conseguentemente, chiedeva l'annullamento della delibera impugnata. L'appello è infondato. L'eccezione preliminarmente esposta dall'appellante - pur pregevolmente sviluppata - non tiene conto della circostanza che, in via generale e per tutta l'attività calcistica svolta a livello dilettantistico, la normativa concernente reclami su irregolarit8 di gare comunque rapportabili a posizioni di chi vi partecipa, non è quella dell'art.l8, ma dall'art. 37 C.G.S.; con la conseguenza che legittimamente il reclamo venne rivolto alla Commissione Disciplinare, che ritualmente lo decise. Tale eccezione è quindi infondata. Altrettanto va detto per il merito dell'appello. Anche concedendo che l'arbitro, più opportunamente, una volta sollecitato dalla società avversaria ad accertare la reale identità di due calciatori che partecipavano alla gara in questione durante l'intervallo, avrebbe potuto e dovuto procedere ad immediata verifica, non può poi negarsi che quanto avvenuto al termine dell'incontro (con precipitosa fuga dei due calciatori cui il Direttore di gara aveva rivolto l'invito a raggiungerlo nello spogliatoio per una indagine personale), unitamente a quanto l'arbitro constatò comunque de visu (difformità fisica evidente tra uno di costoro e i dati emergenti dalla tessera; verosimile alterazione del documento di riconoscimento dell'altro) siano prova sufficiente della irregolare partecipazione all'incontro de quo, da parte di un calciatore squalificato e di un altro che non aveva titolo, essendo tesserato per altra società. La delibera impugnata è quindi meritevole di integrale conferma. La tassa dell'appello va incamerata. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla F.C. Juve Scala Marina di Torregotta (Messina) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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