F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C – RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SPORTING CLUB AVEZZANO AWERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA’ DI AVEZZANO/SPORTING CLUB AVEZZANO DEL 29.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 73 del 30.6.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C - RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. SPORTING CLUB AVEZZANO AWERSO DECISIONI MERITO
GARA CITTA' DI AVEZZANO/SPORTING CLUB AVEZZANO DEL 29.5.1999 (Delibera
della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 73 del 30.6.1999)
Lo Sporting Club Avezzano ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 73 del 30
giugno 1999, con la quale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale
medesimo, infliggeva ad essa appellante la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della gara del
Campionato di Caldo a Cinque Città di Avezzano/Sporting Club
Avezzano del 29.5.1999, per partecipazione del calciatore Murzilli Giuseppe in posizione irregolare
in quanto squalificato.
II ricorso è inammissibile non avendo la ricorrente inviato contestualmente, per raccomandata,
copia dei motivi di appello alla società controparte, come prescritto dall'art. 23 n. 5 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio
di copia dei motivi di reclamo alla società controparte, l'appello come innanzi proposto dall'A.S.
Sporting Club Avezzano di Avezzano (L'Aquila) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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