F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C – RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. S. ERASMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.6.2002 INFLITTA ALL’ALLENATORE COSTANTINI ADRIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. UH. n. 59 del 16.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C - RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. S. ERASMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.6.2002 INFLITTA ALL'ALLENATORE COSTANTINI ADRIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. UH. n. 59 del 16.6.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul C.U. n. 57 del 2 giugno 1999, in relazione alla gara Musile Caldo/S.Erasmo disputatasi il 23.5.1999 e valida per il Campionato di 3a Categoria, infliggeva all'allenatore del S.Erasmo, Adriano Costantini, la sanzione della squalifica fino al 2.6.2002, perché, dopo essere stato espulso dal campo per essere entrato sul terreno di giunco e aver contestato l'arbitro in modo irriguardoso, alla fine della gara si scagliava contro un assistente dell'arbitro, colpendolo al volto con un forte schiaffo, facendolo cadere a terra e procurandogli un forte dolore alla mandibola e al labbro. la Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 16 giugno 1999, respingeva il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, confermando la squalifica a carico del Costantini. Avverso quest'ultima decisione propone appello I'U.S. S.Erasmo deducendo a motivi che la Commissione Disciplinare aveva privilegiato la versione dei fatti fornita dall'assistente dell'arbitro, contrapposta a quella dell'allenatore Costantini, senza valutare alcuna attenuante e chiedendo la riduzione della squalifica. L'appello è infondato e va rigettato. Dal rapporto dell'assistente dell'arbitro, Diego Sartori, risulta che l'allenatore del S.Erasmo, dopo aver ingiuriato pesantemente il Direttore di gara, al termine della partita, ha aggredito lo stesso assistente, reo a suo dire di averlo offeso, colpendolo con una violenta "sberla" in pieno volto e facendolo cadere in terra dove rimaneva semisvenuto per circa 30 secondi. L'assistente dell'arbitro ha confermato puntualmente le circostanze dell'aggressione nel supplemento richiesto dalla Commissione Disciplinare, escludendo decisamente di aver mai profferito alcuna parola offensiva nei confronti del Costantini. Lo svolgimento dei fatti deve ritenersi accertato sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, che hanno valore di prova privilegiata nel procedimento disciplinare sportivo e che non possono essere inficiati da una diversa e interessata ricostruzione della dinamica dell'episodio. La sanzione inflitta dal primo giudice appare pienamente adeguata alla gravità del comportamento posto in essere dall'appellante e non è suscettibile di alcuna riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. S.Erasmo di Venezia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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