F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1999-2000 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 APPELLO DELL’A.S. FDM CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CEGLIA ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 23 del 5.11.1999)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1999-2000 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999
APPELLO DELL'A.S. FDM CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CEGLIA ALBERTO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 5.11.1999)
L'A.S. FDM Calcio a S ha proposto rituale ricorso a questa C.A F avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 5
novembre 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo, è stata confermata la sanzione della
squalifica fino al 30.6.2000 inflitta al calciatore Ceglia Alberto dal Giudice Sportivo presso detta
Lega (Com. Uff. n. 30 del 6 ottobre 1999), per condotta offensiva nei confronti di un Assistente
dell'Arbitro della gara di Coppa Italia Bellator/FDM Calcio del 2.10.1999.
Sostiene la ricorrente che i fatti come riportati nel referto arbitrale risultino più gravi di
quelli effettivamente accaduti e che, comunque, la sanzione inflitta appare eccessiva. Ritiene questa
Commissione che, pur non essendoci dubbi sulla dinamica dei fatti, debba tenersi conto delle
circostanze che hanno determinato la scomposta reazione del Ceglia riconoscendo a quest'ultimo
una certa attenuazione di responsabilità.
Si ritiene, pertanto, congrua una riduzione di tre mesi della sanzione inflitta dai primi
giudici.
Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto
dall'A.S. FDM Calcio a 5 di Genzano (Roma), riduce al 31 .3.2000 la sanzione della squalifica già
inflitta dai primi giudici al calciatore Ceglia Roberto. Dispone restituirsi la tassa versata.
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