F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1999-2000 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 APPELLO DELL’A.S. FDM CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CEGLIA ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 23 del 5.11.1999)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1999-2000 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 APPELLO DELL'A.S. FDM CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CEGLIA ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 5.11.1999) L'A.S. FDM Calcio a S ha proposto rituale ricorso a questa C.A F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 5 novembre 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo, è stata confermata la sanzione della squalifica fino al 30.6.2000 inflitta al calciatore Ceglia Alberto dal Giudice Sportivo presso detta Lega (Com. Uff. n. 30 del 6 ottobre 1999), per condotta offensiva nei confronti di un Assistente dell'Arbitro della gara di Coppa Italia Bellator/FDM Calcio del 2.10.1999. Sostiene la ricorrente che i fatti come riportati nel referto arbitrale risultino più gravi di quelli effettivamente accaduti e che, comunque, la sanzione inflitta appare eccessiva. Ritiene questa Commissione che, pur non essendoci dubbi sulla dinamica dei fatti, debba tenersi conto delle circostanze che hanno determinato la scomposta reazione del Ceglia riconoscendo a quest'ultimo una certa attenuazione di responsabilità. Si ritiene, pertanto, congrua una riduzione di tre mesi della sanzione inflitta dai primi giudici. Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. FDM Calcio a 5 di Genzano (Roma), riduce al 31 .3.2000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Ceglia Roberto. Dispone restituirsi la tassa versata.
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