F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 11 -APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA TRE STELLE/VALGUARNERA DEL 24.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 19.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 11 -APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA TRE STELLE/VALGUARNERA DEL 24.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 19.4.2002) Con delibera pubblicata sul CU. n. 46 del 19 aprile 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla Poi. Valguarnera in merito alla posizione di Ensabella Vincenzo, Musumeci Antonino ed altri calciatori impiega¬ti dalla Poi. Ambrosiana Tre Stelle nella gara Ambrosiana Tre Stelle / Valguarnera del 24.3.2002 (Campionato di Promozione, Girone D). Rilevava la Commissione, anche alla luce degli accertamenti esperiti, che tutti i calciato¬ri di cui al reclamo erano risultati regolarmente tesserati per la Poi. Ambrosiana Tre Stelle e che l'Ensebella ed il Musumeci, squalificati per una giornata in relazione a gara del Campionato Juniores, avevano preso parte alla gara con la Poi. Valguarnera regolarmente. Avverso tale decisione proponeva, quest'ultima, rituale e tempestivo appello prendendo atto dell'accertata regolarità dei calciatori della Poi. Ambrosiana Tre Stelle diversi dall'Ensabella e dal Musumeci (in relazione ai quali accettava dunque il giudicato della Commissione Disciplinare), ma eccependo quanto agli stessi Ensabella e Musumeci che avrebbero dovuto scontare le residue giornate di squalifica nel campionato della prima squa¬dra, posto che il Campionato Juniores era già terminato ed in ogni caso che non avrebbero potuto più farvi parte per via dell'età. In accoglimento dell'appello chiedeva applicarsi alla Poi. Valguarnera, pertanto, la san¬zione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Alla seduta del 16 maggio 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, inoltrato dalla società ritualmente e nei termini prescritti, è ammissi¬bile, ma va rigettato nel merito. Precisato che oggetto dell'odierna pronuncia è la posizione dei calciatori Ensabella e Musumeci, non avendo proposto appello la Poi. Valguarnera in relazione agli altri cal¬ciatori, va osservato che il meccanismo delineato dal comma 1 dell'art. 14 C.G.S. pre¬vede, con specifico riferimento al caso in esame, che la squalifica deve essere sconta¬ta in gara ufficiale della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'in¬frazione che ha determinato il provvedimento e che il calciatore squalificato può pren¬der parte a gare ufficiali di altre squadre della stessa società (purché giocate in giorno diverso da quello in cui deve scontare la squalifica). Venendo alla Poi. Ambrosiana Tre Stelle ed ai calciatori Ensabella e Musumeci, non vi è dubbio che questi sono stati squa¬lificati giocando nel Campionato Regionale Juniores e che avrebbero dovuto scontare la squalifica nelle gare immediatamente successive che la Poi. Ambrosiana avrebbe disputato in questo campionato. Non è contestabile, di conseguenza, che avrebbero potuto prender parte a gare disputate da altre squadre della società di appartenenza, (purché in giorno diverso da quello in cui avrebbero dovuto scontare la squalifica). La partita con la Poi. Valguarnera si è disputata in campionato diverso dal Regionale Juniores, ed esattamente nel Campionato di Promozione, (in giorno diverso da quello in cui i due calciatori avrebbero dovuto scontare la squalifica), di talché nell'aver preso parte l'Ensabella ed il Musumeci alla gara con la Poi. Valguarnera non è ravvisabile vio¬lazione alcuna delle disposizioni di cui all'art. 41 C.G.S. Più per completezza che per effettiva necessità è appena il caso di rilevare che la dupli¬ce circostanza di essere già concluso il campionato Juniores e di non essere più, i calciato¬ri Ensabella e Musumeci, nelle condizioni di prender parte a questo campionato per via del¬l'età, non rileva più di tanto ai fini della decisione dell'appello proposto dalla Poi. Valguarnera, dal momento che altri e non questi sono i presupposti cui il citato art. 41 C.G.S. subordina l'irregolare partecipazione alle gare dei calciatori squalificati. Così stando le cose l'appello proposto deve essere respinto. Dal mancato accoglimento dell'appello e da quanto previsto dall'art. 29, comma 13, C.G.S. discende la necessità che la tassa reclamo venga incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Poi. Valguarnera di Valguarnera (Enna) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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