F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 14 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. AUDAX CAPUA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB NAPOLI MACERATA/AUDAX CAPUA DELL’11.11.2001 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 20/C del 7.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 14 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. AUDAX CAPUA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB NAPOLI MACERATA/AUDAX CAPUA DELL'11.11.2001 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 20/C del 7.2.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 48 del 10 gennaio 2002, riformava la decisione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla gara Club Napoli Macerata / Audax Capua dell'11.11.2001, che aveva ripristinato il risultato di 3-1 a favore del Club Napoli Macerata. Osservava la Commissione Disciplinare che la quarta sostituzione effettuata dalla società ospitante e rilevata d'ufficio dal Giudice Sportivo nel procedimento di primo grado non risultava provata in modo certo poiché il direttore di gara, non riportava né il minuto né il tempo dell'indebita sostituzione ed aveva riferito in termini molto vaghi, solo in sede di audizione, che la quarta sostituzione sarebbe avvenuta nel corso dei minuti di recupe¬ro, quando la società reclamante vinceva la gara col risultato di 3-1. L'Audax Capua proponeva ricorso alla C.A.F. rilevando che la giusta interpretazione degli elementi di prova era quella seguita dal Giudice Sportivo; censurava invece la deci¬sione della Commissione Disciplinare addebitando alla stessa l'uso improprio delle risul¬tanze degli atti ufficiali e l'erronea valutazione delle ammissioni dell'arbitro in merito all'ef¬fettiva sostituzione del calciatore n. 7 con il n. 16 da parte della società ospitante. La C.A.F, con delibera del 7.2.2002 pubblicata sul CU. n. 20/C, dichiarava inammissi¬bile l'appello, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., rilevando che il ricorso si fondava su que¬stioni attinenti al merito della controversia ed in particolare alla interpretazione degli atti ufficiali da parte della Commissione Disciplinare. Propone ora ricorso per revocazione il G.S. Audax Capua, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera e) C.G.S., sostenendo che la delibera assunta dalla C.A.F. sarebbe viziata da errore di fatto per non aver tenuto in considerazione, fraintendendo i motivi di appello pre¬sentati a suo tempo dalla ricorrente, prove, atti e documenti essenziali ai fini della deci¬sione. Nel valutare pregiudizialmente l'ammissibilità del ricorso per revocazione, va premes¬so che l'art. 35 n. 1 lettera e) C.G.S. contempla l'ipotesi dell'errore di fatto rescindente, consistente nella falsa percezione della realtà processuale, che abbia indotto il giudican¬te a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era incontrovertibilmente esclusa oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato. Non è invece configurabile l'er¬rore revocatorio in relazione a vizi della decisione che, investendo la formulazione del giu¬dizio sul piano logico-giuridico, attengono all'attività valutativa del giudice ed integrano errore di diritto, per il quale la revocazione è inammissibile. Nel precedente giudizio di appello, la C.A.F., accertata la sussistenza di una causa di inammissibilità, non ha neppure affrontato l'esame del merito e la valutazione delle prove. Pertanto è evidente che non ricorre nella specie la prospettata ipotesi revocatoria di errore di fatto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal G.S. Audax Capua di Capua (Caserta) e dispone incamerarsi la rela¬tiva tassa.
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