F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 15 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMI¬TATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE IN ORDINE AL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL PROCURATORE SPORTIVO PALOMBA GENNA¬RO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 179 del 24.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 15 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMI¬TATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE IN ORDINE AL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL PROCURATORE SPORTIVO PALOMBA GENNA¬RO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 179 del 24.4.2002) Il Procuratore Federale, con atti del 21.11.2000 e dell'8.3.2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale il Sig. Eugenio Filograna per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, comma 2.N.O.I.F. per aver tesserato il Sig. Cosimo Manta quale dirigente della Società Amici del Casarano Calcio nonostante la preclusione di cui all'art. 21 citato; il Casarano SpA per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, C.G.S.; il dr. Gennaro Palomba per violazione dell'articolo 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all'ar¬ticolo 6, comma 2 del Regolamento Procuratori Sportivi all'epoca vigente e della norma transitoria di cui all'art. 24 del Nuovo Regolamento Procuratori Sportivi, per aver svolto le funzioni di curatore fallimentare della Società Casarano Calcio SpA nonostante in tale epoca fosse iscritto nell'albo dei Procuratori Sportivi. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 179 del 24 apri¬le 2002, irrogava la sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Sig. Eugenio Filograna, Presidente della Società Casarano SpA e quella dell'ammenda di 1.000,00 euro a carico della Società Casarano SpA; dichiarava invece inammissibile per difetto di giurisdizione il deferimento disposto a carico del dott. Gennaro Palomba. Il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex artt.29 e 33 C.G.S. avverso la suddetta decisione, nella sola parte in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione in ordine al deferimento a carico del dott. Gennaro Palomba, censurando l'affermazione dei primi Giudici, secondo cui i Procuratori Sportivi sono sottoposti in via esclusiva, per tutte le infrazioni da essi poste in essere, al giudizio della Commissione Procuratori Sportivi. Il ricorrente sostiene invece che i Procuratori Sportivi sono soggetti alla giurisdizione "domestica" dell'apposita Commissione qualora si rendano responsabili della violazione dei doveri strettamente inerenti all'espletamento professionale del man¬dato ricevuto, previsti dagli articoli 10 e 12 del Regolamento Procuratori Sportivi (ora Regolamento per l'esercizio dell'Attività di agenti dei calciatori), mentre sono soggetti alla giurisdizione disciplinare ordinaria, in forza della disposizione dell'art. 10 comma 4 dello stesso Regolamento (che prevede, in via generale, che i Procuratori Sportivi sono tenuti ad osservare le norme federali e regolamentari) qualora incorrano in infrazioni non ricon¬ducibili alle prescrizioni di cui all'art. 12, ovvero nella violazione di doveri di diversa natu¬ra. Nel caso in esame, l'infrazione contestata al Palomba, attenendo alla violazione del¬l'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 6 del Regolamento Procuratori Sportivi previgente, esula dalla violazione di specifici doveri professionali connessi all'espleta¬mento del mandato procuratorio; di conseguenza, va affermata, secondo il ricorrente, la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale in ordine al deferimento a carico del dottor Gennaro Palomba. Alla riunione del 16 maggio 2002 il Procuratore Federale, previa ulteriore illustrazione dei motivi di ricorso, ha concluso chiedendo che la C.A.F., affermata la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, previo parziale annullamento della decisione impugnata, rimetta all'Organo disciplinare sopra indicato per un nuovo esame del merito in ordine al deferimento a carico del dott. Gennaro Palomba. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia fondato, poiché i principi invocati dal Procuratore Federale sono conformi ad un indirizzo, affermato in precedenti decisioni di questa Commissione (vedi Com. Uff. n. 3/C - Riunione del 28.7.1997 e Com. Uff. n. 3/C - Riunione del 17 - 18.7.2001) dal quale non vi è motivo di discostarsi. Le richiamate decisioni hanno affermato che l'art. 14 del Regolamento Procuratori Sportivi previgente attribuisce all'apposita Commissione funzioni disciplinari correlate, sia da un punto di vista letterale che da quello logico-sistematico, alla osservanza dei divieti ed alla ottemperanza ai doveri elencati dall'art. 12 dello stesso Regolamento e stretta¬mente connessi all'espletamento del mandato dei Procuratori Sportivi. Tale Commissione, quindi, ha giurisdizione domestica, concernente l'attività del Procuratore Sportivo; deve, però, escludersi che violazioni di diversa natura rientrino nelle competenze della suddet¬ta Commissione, giacché quando all'art. 10, al comma 4, impone al Procuratore Sportivo l'osservanza delle "norme federali e regolamentari", lo rende destinatario di tutti gli obbli¬ghi contenuti nelle Carte Federali e lo sottopone al vaglio degli Organi Disciplinari ivi pre¬visti. Ne consegue che il Procuratore Sportivo al quale vengano contestate, come nel caso del Palomba, condotte disciplinarmente rilevanti non riconducibili alle prescrizioni di cui all'art. 12 perché non correlate a doveri inerenti all'espletamento del mandato, è sottopo¬sto alla normativa federale ed alla giurisdizione delle Commissioni Disciplinari. Tale conclusione non può essere inficiata dalla mancata inclusione dei Procuratori Sportivi nella elencazione dei tesserati operata dall'art. 36 delle N.O.I.F.. Infatti, la suddet¬ta elencazione non è certamente tassativa e comunque, tale norma, essendo anteceden¬te alla istituzione dell'Albo dei Procuratori Sportivi, non poteva farne menzione; ma deve ritenersi pacifico che l'art. 28 C.G.S., che elenca i soggetti passibili di deferimento alle Commissioni Disciplinari per illecito sportivo, violazioni in materia gestionale ed economi¬ca e violazioni dell'art. 1 C.G.S., deve essere coordinato con la disposizione dell'art. 25 n. 4 C.G.S., in forza della quale gli Organi Federali deferiscono alle Commissioni Disciplinari le Società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e "chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali". Ne discende che i Procuratori Sportivi, soggiacendo (pro¬prio per la specifica previsione dell'art. 10 comma 4 Regolamento Procuratori Sportivi pre¬vigente) a tutte le prescrizioni delle Carte Federali, sono assimilabili ai soggetti elencati nella norma sopra citata e non possono, quindi, sottrarsi alla giurisdizione calcistica ordi¬naria. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale e rimette gli atti alla stessa per l'esame di merito limitatamente alla posizione del Dr. Gennaro Palomba.
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