F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 16 – APPELLO DELL’A.S. VIRTUS CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CATANIA/VALGUARNERA DEL 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com.Uff. n. 49 del 9.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 16 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CATANIA/VALGUARNERA DEL 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com.Uff. n. 49 del 9.5.2002) Con reclamo del 23.4.2002 la Polisportiva Valguarnera segnalava che l'A.S. Virtus Catania aveva fatto giocare nella gara Virtus Catania / Valguarnera del giorno 21 prece¬dente due calciatori (rimasti sconosciuti) sotto il falso nome di Zingherino Antonino e Maldonato Daniele indicati in distinta." Con delibera pubblicata sul CU. n. 49 del 9 maggio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia riteneva provato il fatto ed accoglieva il reclamo, inflig¬gendo alla A.S. Virtus Catania la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2; al dirigente accompagnatore l'inibizione fino a tutto il 31.12.2002 ed ancora alla società la pena pecuniaria di 1.000,00 euro di ammenda. Rilevava la Commissione, con specifico riferimento allo Zingherino, che da un esame da parte del direttore di gara e del collaboratore dell'Ufficio Indagini della carta di identità del calciatore il documento era risultato manomesso, nel senso che sopra l'o¬riginaria foto ne era stata incollata una seconda "in modo così accurato da sfuggire ad un primo esame sia pure attento". Osservava pure che dette circostanze erano state confermate in sede di giudizio dall'arbitro della gara e dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, di talché nessun dubbio poteva sussistere circa la sostituzione di persona ope¬rata dalla società catanese. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Virtus Catania osservando: - che il Presidente della società, Sig. Federico Spampinato, non era stato convocato per il giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare e che lo stesso (che in occasione della gara era stato il dirigente accompagnatore della A.S. Virtus Catania) non aveva potu¬to far valere le sue difese; - che la Commissione Disciplinare aveva omesso "qualsivoglia richiamo ai principi normativi applicati per la comminazione delle sanzioni"; - nel merito, che l'addebito era infondato, essendosi trattato di una bravata da parte dello Zingherino che per non apparire giovane come nella foto tessera originale, risalente a molti anni prima, ne aveva applicato sulla carta di identità una più recente. In accoglimento dell'appello chiedeva, pertanto, l'annullamento delle sanzioni tutte comminate sia a carico della società che dei tesserati. Alla seduta del 16 maggio 2002 il legale di fiducia della società (presente nelle perso¬ne del Presidente e del Vice Presidente), richiamandosi alla richiesta di copia degli atti del procedimento avanzata con il preannunzio dell'impugnazione ed al fatto che questi non erano stati inoltrati alla società, chiedeva rinvio (anche breve) della discussione. Ribadiva per il resto i motivi dell'appello di cui sollecitava l'accoglimento. Come primo motivo ha eccepito, la società appellante, di non aver potuto esercitare il diritto di difesa per non essere stato convocato all'udienza innanzi alla Commissione Disciplinare il suo Presidente (e dirigente accompagnatore in occasione della gara) Sig. Spampinato; quel Sig. Spampinato la cui presenza sarebbe stata "assolutamente pre¬gnante, rivestendo importanza fondamentale ai fini della corretta valutazione delle circo¬stanze de quo". In effetti dagli atti del procedimento non risulta che la Commissione abbia convocato il Sig. Spampinato. Risulta tuttavia che il 30.4.2002 ha convocato, per l'udienza nella quale sarebbe stato discusso il caso, i calciatori Zingherino e Maldonato e che detta convocazione è avvenuta presso la Società, a sua volta domiciliata presso il Sig. Spampinato, che è venuto ben a conoscenza della convocazione, dal momento che si è premurato di far sapere alla Commissione che, "causa impegni familiari”, i due giocatori non si sarebbero presentati. Ebbene, se il Sig. Spampinato avesse voluto davvero eserci¬tare il diritto di difesa avrebbe potuto farlo presentandosi all'udienza dibattimentale della Commissione Disciplinare di cui conosceva alla perfezione giorno, ora e luogo. Come invece ha ritenuto di non fare, con omissione che è stata sua e che non può addebitarsi oggi, sotto il profilo della grave lesione al suo diritto di difesa, alla Commissione Disciplinare. Ed a nulla rileva che la comunicazione per l'udienza era stata inoltrata a lui non a titolo personale, ma per la convocazione di tesserati della "sua" società, essendo certi formalismi del tutto estranei a buon senso e ragionevolezza prima che al modo in cui questa Commissione ritiene debba essere amministrata la giustizia sportiva. E' innegabile che la sentenza con cui la Commissione Disciplinare ha deciso il caso risulta "priva di qualunque riferimento normativo", come eccepito dalla A.S. Virtus Catania, ma non sembra che mera irregolarità come questa possa rilevare più di così. Anche a pre¬scindere da quanto prima osservato in fatto di formalismi, attraverso la più che completa ed esauriente motivazione della sentenza la società è stata messa al corrente dei fatti che hanno dato luogo alle sanzioni e dei relativi motivi, per cui la pur vera mancanza di riferi¬menti normativi non può aver impedito "di impostare alcun tipo di difesa nel merito". Senza dire che la società ha esercitato in pieno le sue difese nel merito e che nell'esercitarle non ha mostrato di subire limitazione alcuna dalla mancata conoscenza dei ed. riferimenti nor¬mativi; riferimenti che bisogna presumere noti a tutti, in ogni caso, ed ai quali sulla base dei fatti in contestazione sarebbe stato agevole risalire, anche da parte della società. Alla luce di quanto correttamente ed esaurientemente osservato dalla Commissione Disciplinare (che questa Commissione fa proprio) non sembra che vi sia alcunché da aggiungere in ordine al merito della questione, se non prendere in esame la tesi difensi¬va; tesi che appare ictu oculi stravagante e scarsamente credibile. Viene smentita in ogni caso dal fatto che la società Valguarnera ha segnalato da subito che lo Zingherino (oltre che il Maldonato) non era sceso in campo evidentemente perché, pur non avendone visto e meno che mai attentamente esaminato il documento di identità, ha constatato che il cal¬ciatore con la maglia dello Zingherino era un altro. Va da sé che se davvero avesse gio¬cato lo Zingherino la società Valguarnera, alterato o no che fosse stato il documento, non avrebbe eccepito alcunché. L'averlo fatto e l'essere stato constatato poi che il documento del calciatore presentava la sovrapposizione di foto che si è detto costituiscono la prova più evidente del fatto che a scendere in campo con il nome dello Zingherino è stato un altro calciatore. E tanto basta, unitamente ai rilievi della Commissione Disciplinare, per ritenere chiuso l'argomento. E' il turno, da ultimo, della richiesta della società di copia degli atti cui non ha fatto seguito l'inoltro da parte di questa Commissione. L'art. 32, comma 6, C.G.S. nel disciplinare i procedimenti di seconda istanza prevede in effetti la possibilità per il ricorrente che ne faccia richiesta di prendere visione o estrarre copia dei documenti ufficiali del procedi¬mento e l'art. 33, comma 2, C.G.S., che regolamenta la specifica attività di questa Commissione d'Appello, prevede in modo ancor più puntuale che "le parti hanno diritto di ottenere ... copia dei documenti ufficiali". Non è contestabile,poi, che il CU. n. 7/A del 25 febbraio 2002 nel dettare regole particolari in tema di abbreviazione dei termini in caso di reclamo per posizione irregolare dei tesserati prevede testualmente che "tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente prov¬vedimento". Pur vertendosi in un caso di termini abbreviati con regole tutte particolari, sembrerebbe rimanere intatto il diritto dell'appellante di avere copia dei documenti ufficia¬li e sembrerebbe aver colto nel segno la società nell'eccepire di non averli invece avuti. Il fatto è che la salvaguardia di "tutte le altre norme modali e procedurali' di cui al CU. n. 7/A non può essere intesa in modo assoluto, ma nella misura in cui non vanifichi lo scopo che si prefigge l'abbreviazione dei termini; svolge i suoi effetti, cioè, nei limiti in cui l'esigenza primaria che certi procedimenti abbiano un iter "abbreviato" non sia posta nel nulla, per l'ovvia necessità logica che quanto previsto da una norma non sia contraddetto o reso impossibile dalla norma immediatamente successiva. Ne discende che il giusto diritto della parte di conoscere gli atti del procedimento non può esercitarsi attraverso l'i¬ter ordinario della richiesta e dell'Invio (che a norma degli artt. 32 e 33 C.G.S. innesca meccanismi incompatibili con l'esigenza della abbreviazione dei termini), ma attraverso quel "prenderne visione" o quell'(andare ad) "estrarne copia" non a caso richiamati dall'art. 32, o comunque attraverso una qualsiasi altra modalità che salvaguardi il diritto della parte senza pregiudicare l'esigenza che i procedimenti vengano definiti celermente. Posto che la società avrebbe potuto prendere visione degli atti presso la Commissione Disciplinare o presso questa Commissione d'Appello, estraendone tutte le copie che aves¬se ritenuto necessarie, nel fatto che non le siano stati inviati non si ravvisa lesione alcuna al diritto di difesa. A norma dell'art. 29, comma 13, C.G.S., dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Virtus Catania di Catania ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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