F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 1- APPELLO DEL CALCIO A CINQUE RIMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FANO/RIMINI DEL 19.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 200 dell’8.3.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02
1- APPELLO DEL CALCIO A CINQUE RIMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FANO/RIMINI DEL 19.1.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 200 dell'8.3.2002)
Con tele dell'11.3.2002 la società Calcio a Cinque Rimini preannunciava reclamo avver¬so la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul CU. n. 200 dell'8 marzo 2002 con la quale era stato respinto il suo reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che a sua volta aveva respinto il reclamo presentato dalla stessa Associazione Sportiva volto ad ottenere la ripetizione della gara Palextra Fano/Calcio a Cinque Rimini del 19.1.2002 per errore tecnico dell'arbitro. Poiché a tale reclamo non ha fatto seguito la presentazione dei prescritti motivi, il recla¬mo medesimo deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 33, comma 2, C.G.S. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'ap¬pello come innanzi proposto dal Calcio a Cinque Rimini di Rimini per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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